Riferimenti legislativi:Decreto 6 aprile 2004, n. 174
La legislazione che regolamenta i nostri prodotti (giunti di transizione) fa riferimento a decreti ministeriale sia per gas che per acqua. Siccome è di dominio pubblico , riporto il testo integrale del Decreto Ministeriale (fonte: Decreto 6 aprile 2004, n. 174 Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. (GU n. 166 del 17-7-2004) M = -- x -- x 1000 a1 q Dove: M' = -- a1 nella quale m ed a1 hanno lo stesso significato sopra indicato. Arsenico |0,005 | % | " | " | " | " Antimonio |0,05 | % | " | " | " | " Mercurio |0,005 | % | " | " | " | " Cadmio |0,01 | % | " | " | " | " Cromo |0,1 | % | " | " | " | " Selenio |0,01 | % | " | " | " | " Bario |0,01 | % | " | " | " | " Arsenico |0,005 | % | " | " | " | " Antimonio |0,05 | % | " | " | " | " Mercurio |0,005 | % | " | " | " | " Cadmio |0,01 | % | " | " | " | " Cromo |0,1 | % | " | " | " | " Selenio |0,01 | % | " | " | " | " Bario |0,01 | % | " | " | " | " (fonte: http://www.ambientediritto.it)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Rilevato che l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 31 del 2001 individua le competenze statali per l'emanazione di prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate al consumo umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 12 luglio 2000;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, recanti "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del 26 agosto 2002;
Vista la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Capo 1
Disposizioni generali
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano. L'art. 9 cosi' recita:
"Art. 9 (Garanzia di qualita' del trattamento, delle attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna sostanza o materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge n. 400/1988 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento ella Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 recanti: "Compilazioni dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato", cosi recita: "Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio e' abitualmente umido od esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munira' di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini".
- La Direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 204 del 21 luglio 1988.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse.
Art. 2.
1. I materiali e gli oggetti considerati nell'articolo 1 del presente regolamento, cosi' come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell'allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera, alterare l'acqua con essi
posta a contatto:
a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.
Nota all'art. 2:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del citato decreto, reca: "Parametri e valori di parametro.".
Art. 3.
1. Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall'articolo 2, comma 2.
Art. 4.
1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualita' dell'acqua posta successivamente in contatto con essi.
Capo 2
Disposizioni applicabili ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
Art. 5.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque destinate al consumo umano esclusivamente:
a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell'allegato I del presente regolamento a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nello stesso allegato;
b) i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed il vetro, a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato II del presente regolamento;
c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato III del presente regolamento.
3. Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III del presente regolamento possono essere impiegati a condizione che sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro. I criteri di valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere comparabili con quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la procedura di valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti gli interessati.
Art. 6.
1. Le richieste di autorizzazione d'impiego per un nuovo materiale od un nuovo costituente, previste dall'allegato IV al presente regolamento e comportanti la modifica o l'ampliamento degli allegati I, II, III, sono trasmesse al Ministero della salute, corredate dell'apposito dossier recante le informazioni richieste dall'allegato IV. Per la valutazione igienico-sanitaria dei rischi che i costituenti utilizzati per la fabbricazione dei prodotti finiti stessi possono comportare per la salute, il Ministero della salute acquisisce il parere del Consiglio superiore della sanita'. Le valutazioni sono effettuate considerando:
a) la potenziale funzione tecnologica dei costituenti nei prodotti finiti;
b) la composizione del prodotto finito e le caratteristiche tossicologiche dei costituenti utilizzati per la sua fabbricazione, nonche' le sostanze suscettibili di migrare;
c) gli eventuali effetti del prodotto finito sulle caratteristiche organolettiche fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta al suo contatto.
Art. 7.
1. In applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento, il parere del Consiglio Superiore di Sanita', indica, ove necessario, la concentrazione massima nel prodotto finito delle sostanze suscettibili di migrare nell'acqua, nonche' i valori limite di cessione delle stesse da rispettare nell'acqua posta a contatto con il prodotto finito medesimo. Qualora il parere del Consiglio Superiore di Sanita' sia favorevole alla richiesta di cui al precedente articolo 6, il nuovo materiale o nuovo costituente viene inserito nel rispettivo allegato, mediante aggiornamento dello stesso, effettuato con le stesse modalita' previste per l'adozione del presente regolamento. In caso di parere negativo, questo deve essere motivato e comunicato all'interessato.
Art. 8.
1. Udito il parere del Consiglio Superiore di Sanita', il Ministro della salute con proprio decreto di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determina, quando necessario, le sostanze e/o i materiali da sottoporre ad esami per la valutazione di eventuali effetti sulle caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta con essi in contatto. Con il medesimo decreto sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le analisi da effettuare nell'ambito dei suddetti esami ed i limiti di migrazione corrispondenti nell'acqua.
Capo 3
Disposizioni abrogate
Art. 9.
E' abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 recanti "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 aprile 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 17
Nota all'art. 9:
- Per quanto concerne l'art. 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, vedi le note alle premesse.
Allegato I
(Articolo 5 del regolamento)
METALLI E LORO LEGHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Ai sensi del presente allegato le impurezze considerate come tossiche sono quelle definite come tali nell'allegato I parte B del decreto legislativo n. 31/2001.
I materiali metallici a contatto con acque destinate al consumo umano devono essere installati in base a norme di buona pratica costruttiva al fine di evitare accoppiamenti galvanici sfavorevoli.
La durata di validita' della presente lista e' di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
1. I metalli e le loro leghe utilizzabili sono:
1.1 Acciaio al carbonio.
1.1.1 Canalizzazioni in acciaio al carbonio rivestito. Tenore massimo di altri costituenti:
Cromo 0,3%;
Nichel 0,3%;
Molibdeno 0,1%.
Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd, Pb: 0,02% per elemento.
Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%.
I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.
1.1.2 Componenti in acciaio al carbonio rivestito.
Tenore massimo di altri costituenti:
Cromo 1%;
Nichel 0,5%;
Molibdeno 1%.
Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e Pb: 0,02% per singolo elemento.
Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%.
I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.
1.2 Ghisa.
Canalizzazioni in ghisa rivestita; componenti in ghisa.
Tenore massimo di altri costituenti:
Cromo 1%;
Nichel 0,5%;
Molibdeno 1%.
Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e Pb: 0,02% per singolo elemento.
I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati.
1.3 Acciaio al carbonio zincato.
Per tubazioni e componenti l'acciaio deve rispondere ai requisiti del punto 1.1.
Contenuto massimo di altri costituenti nel rivestimento di zinco:
Piombo 0,5%.
Contenuto massimo delle impurezze presenti nel rivestimento di zinco:
Cadmio 0,02%;
Arsenico 0,02%;
Antimonio 0,01%.
Totale massimo altre impurezze considerate tossiche: 0,05%.
1.4 Acciaio inossidabile.
Possono essere utilizzati gli acciai inossidabili previsti dalla normativa sui materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti qualora nella suddetta normativa non se ne vieti espressamente l'uso al contatto con acqua e rispondano alle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste. Ai fini del presente regolamento gli accertamenti di idoneita' di cui all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vanno effettuati:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' previste alla sezione 1 dell'allegato IIIc al presente regolamento;
per quanto riguarda la migrazione specifica di Cromo e Nichel con le modalita' indicate alla sezione 2, punti 3 e 5 dell'allegato IV al decreto ministeriale 21 marzo 1973.
In entrambi i casi la valutazione di idoneita' e' basata sulle prove riportate all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, terzo capoverso.
1.5 Rame e leghe.
1.5.1 Tubazioni e raccordi in Rame Cu-DHP
Rame maggiore o uguale a 99,90%;
0,015 minore o uguale a Fosforo minore o uguale a 0,040%.
Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: As, Ni, Cd, Pb per elemento 0,02%.
Totale massimo delle impurezze considerate tossiche: 0,06%.
1.5.2.1 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-ETP
Rame maggiore o uguale a 99,90%.
Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Oss. 0,040%, Pb 0,005%.
1.5.2.2 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-OF
Rame maggiore o uguale a 99,95%.
Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Pb 0,005%.
1.5.3 Tubazioni.
1.5.3.1 Cupronichel 90/10 (dissalatori, scambiatori di calore).
Ni: 9-11%, Mn: 0,5-1,0%, Fe: 1,0-2,0%, Cu il resto.
Contenuto massimo di impurezze considerate tossiche:
Piombo 0,02%;
Arsenico 0,02%;
Antimonio 0,02%,
per un totale massimo di 0,05%.
1.5.3.2 Ottoni all'alluminio (tubazioni, flange).
Cu: 76-79%, Al: 1,8-2,3%, As: 0,02-0,06%, Zn il resto.
Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche:
Piombo 0,05%;
Nichel 0,1%;
Antimonio 0,02%.
1.5.4 Componenti in leghe di rame.
1.5.4.1 Ottoni. (Cu: 55-64%, Pb: minore o uguale a 3,5%, Zn il resto).
Contenuto massimo di impurezze:
Arsenico + Antimonio 0,15%;
Cadmio 0,01%;
Nichel 0,3%.
1.5.4.2 Bronzi allo stagno. (Sn: 1,5-9%, Pb: minore o uguale a 4,5%, Zn: minore o uguale a 10%; Cu il resto).
Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche:
Nichel 0,6%;
Arsenico + Antimonio 0,05%; per leghe da getto Arsenico + Antimonio 0,15%;
Cadmio 0,01%.
1.5.4.3 Bronzi all'alluminio. (Al: 4-12,5%, Ni: minore o uguale a 6%, Cu il resto).
Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche:
Piombo 0,05%;
Arsenico + Antimonio 0,05%;
Cadmio 0,01%.
1.5.5 Leghe Cupro-Nichel per impianti di dissalazione.
(Ni: 9-32%, Fe: 1-2,5%, Mn: 0,5- 2,5%, il resto Cu).
Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche:
Piombo 0,05%.
Totale massimo di altre impurezze considerate tossiche: 0,05%.
1.6 Alluminio.
I manufatti in alluminio devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982 e dal decreto legislativo 108 del 25 gennaio 1992.
1.7 Titanio e sue leghe.
1.7.1 Titanio.
Tenore massimo di altri componenti e/o impurezze:
Alluminio 0,1%;
Vanadio 0,1%;
Molibdeno 0,1%;
Nichel 0,1%;
Ferro 0,2%.
Altre impurezze considerate tossiche: (As, Sb, Cd, Pd) 0,02% ciascuna; 0,08% in totale.
1.7.2 Leghe di titanio.
Tenore massimo di altri componenti:
Alluminio 3,5%;
Vanadio 3,0%;
Molibdeno 0,4%;
Nichel 0,9%;
Palladio 0,25%;
Rutenio 0,14%;
Ferro 0,20%.
Altre impurezze considerate tossiche: As, Sb, Cd, Pd: 0,02% ciascuna; 0,08% in totale.
2.0 Leghe per brasatura.
Le leghe per la brasatura capillare per tubi e raccordi non devono contenere Piombo, Antimonio e Cadmio in percentuale rispettivamente superiori a 0,1, 0,1 e 0,01%.
Note all'allegato I:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del citato decreto, reca: "Parametri e valori di parametro"; la parte B del citato allegato reca: Parametri chimici.
- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 reca: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale".
- L'art. 37 del citato decreto ministeriale cosi' recita: "L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata: per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' indicate nella sezione 1 dell'allegato IV; per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e 5 dell'Allegato IV. Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con "tre attacchi" successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco". Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu' severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV: per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C; per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre "attacchi" successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo "attacco". Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di 0,1 ppm; nickel, non piu' di 0,1 ppm.
- La sezione 2 dell'allegato IV del citato decreto ministeriale, reca: "Determinazione della migrazione specifica".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".
- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".
Allegato II
(Articolo 5 del regolamento)
MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI PORCELLANATI, CERAMICHE E VETRI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
La durata di validita' della presente lista e' di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
I. Materiali a base di leganti idraulici
I prodotti ed i coadiuvanti che possono essere incorporati nei cementi, nelle malte, nei calcestruzzi utilizzati per la fabbricazione dei materiali a base di leganti idraulici devono soddisfare alle prescrizioni che seguono:
Capo I - Fibre.
1.1 Fibre metalliche.
Le fibre di ghisa e di acciaio devono soddisfare alle esigenze previste nell'allegato I del presente regolamento.
1.2 Fibre minerali non metalliche.
Sono impiegabili le fibre di vetro che rispondono ai requisiti del presente allegato, capo II.
1.3 Fibre organiche.
Sono impiegabili le fibre naturali cellulosiche, le fibre di poliolefina, le fibre di poliacrilonitrile, le fibre di alcool polivinilico, le fibre di poliammide e di poliestere lineare sotto riserva che rispondano alle esigenze dell'allegato III del presente regolamento.
Capo II Aggiunte.
Aggiunte (dose che puo' essere superiore al 5% in massa del cemento secco).
1.1 Aggiunte minerali.
In aggiunta agli additivi minerali autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti in contatto con le sostanze alimentari possono essere introdotti nei materiali a base di leganti idraulici le aggiunte seguenti:
silicati ed alluminati di calcio, di sodio, di potassio o di magnesio ad eccezione dell'amianto;
argille: attapulgite, smectite, montmorillonite e caolini;
silice di combustione;
riempitivi (cariche) calcarei e/o silicici;
allumina.
E' consentito l'impiego di materiali e prodotti cementizi purche' l'acqua con cui vengono a contatto non sia aggressiva nei loro confronti.
1.2 Aggiunte organiche.
Possono essere introdotte nei materiali a base di legante idraulico, le aggiunte organiche fabbricate con dei costituenti autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti a contatto con le sostanze alimentari.
Le aggiunte introdotte nei materiali a base di leganti idraulici non devono conferire al prodotto finito un carattere nocivo per la salute.
II. Smalti porcellanati, ceramiche e vetri
Gli smalti porcellanati devono rispondere alle norme riportate all'articolo 2, punto c del decreto legislativo n. 108 del 25 gennaio 1992. Le ceramiche devono rispondere alle norme specifiche del decreto ministeriale 4 aprile 1985 "Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari".
Gli oggetti in vetro devono rispondere alle disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973.
Note all'allegato II:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, vedi note all'allegato I. L'art. 2, punto c del citato decreto legislativo, cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:
a)-b) (omissis);
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria";
- Il decreto ministeriale 4 aprile 1985, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1985, n. 98), reca: "Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari".
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, vedi note all'Allegato I.
Allegato III
(Articolo 5 del regolamento)
MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
La durata di validita' della presente lista e' fissata in cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Le disposizioni del presente allegato concernono:
le materie plastiche autorizzate per l'utilizzazione negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.(allegato IIIa);
le gomme naturali e sintetiche utilizzate per la fabbricazione dei giunti e degli elementi di tenuta posti in contatto con le acque destinate al consumo umano. (allegato IIIb);
L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua, fabbricati con i suddetti materiali, e' subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica qualora indicato per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato IIIa e al punto 1 dell'allegato IIIb, della migrazione di coadiuvanti e della migrazione di coloranti, con le modalita' riportate in allegato IIIc.
E' ammesso l'uso dei coloranti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.
Il controllo dell'idoneita' degli oggetti deve essere effettuato sull'oggetto finito.
Quando cio' non sia possibile, le determinazioni saranno eseguite su un provino rappresentativo del materiale che viene a contatto con l'acqua e quindi assimilabile a tutti gli effetti all'oggetto stesso, avente la stessa composizione e preparato con le stesse tecniche produttive.
Le prove dovranno essere effettuate su oggetti nuovi o su provini, previo lavaggio secondo le modalita' previste in allegato IIIc. Detti oggetti o provini saranno quindi posti in contatto con acqua distillata a 40 °C per 24 ore.
I risultati delle prove di cessione vengono riferiti al volume in acqua degli oggetti pieni ed espressi in mg migranti/kg di acqua; in via subordinata, e solo quando cio' non sia possibile, in mg/dm2. In tale caso, il risultato verra' trasformato in mg migranti/kg di acqua moltiplicandolo per il fattore di conversione convenzionale 6. Per quanto riguarda la migrazione globale detti oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla prova effettuata non sia superiore a 60 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato IIIa e non superiore a 50 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell'allegato IIIb.
Per quanto concerne la migrazione specifica, si applicano gli stessi criteri di espressione dei risultati e gli oggetti sono ritenuti idonei quando vengono rispettati i limiti specifici eventualmente indicati per le singole sostanze o gruppi di esse, di cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto 1 dell'allegato IIIb.
Allegato IIIa
MATERIE PLASTICHE
1. Costituenti autorizzati:
le materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti, le membrane possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito indicati. Inoltre, gli oggetti preparati a partire dai suddetti costituenti non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, dai costituenti di seguito indicati: solventi agenti emulsionanti. E' vietato l'impiego di materiali di scarto o gia' utilizzati.
1.A Monomeri sostanze di partenza, additivi:
possono essere utilizzati tutti i monomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste, qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.
1.B Inoltre possono essere utilizzati:
Piombo fosfito bibasico Per PVC rigido e suoi copolimeri
Piombo solfato tribasico a prevalente contenuto in PVC, esente
Piombo stearato bibasico da plastificanti. LMS del Pb per tutte e quattro le sostanze comulati-
Piombo stearato neutro vamente: 0,05 ppm come somma secondo il metodo riportato in allegato III,
sezione 2 n. 4, decreto ministeriale 21 marzo 1973.
Tali limiti sono applicati fino al 25 dicembre 2003.
2. Limiti di migrazione.
L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua e' subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le modalita' riportate in allegato IIIc.
Allegato IIIb
GOMME NATURALI E SINTETICHE
1. Costituenti autorizzati.
I materiali a base di gomma naturale e sintetica possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito indicati. E' vietato l'impiego di materiali di scarto o gia' utilizzati.
1.A Elastomeri, sostanze di partenza, additivi:
possono essere utilizzati tutti gli elastomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in gomma destinati ad entrare in contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.
1.B Possono essere utilizzate inoltre le sostanze:
Ossido di ferro;
Acido miristico e suoi sali alcalini;
Potassio idrossido;
Sodio pirofosfato;
Esafluorodipentametilene.
2. Limiti di migrazione.
L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua e' subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le modalita' riportate in allegato IIIc.
Allegato IIIc
METODI ANALITICI
Sezione 1 - Determinazione della migrazione globale.
A. Norme generali.
1. Solventi simulanti da usare per la prova di migrazione: acqua distillata.
2. Condizioni di prova: contatto statico per 24 ore a 40 °C.
3. Campione di prova: le prove devono essere effettuate su oggetti nuovi dopo essere stati sottoposti a lavaggio in acqua corrente per 30 minuti e successivo risciacquo rapido con acqua distillata.
4. Rapporto superficie/volume.
Adottare un rapporto superficie/volume il piu' possibile vicino al reale o comunque compreso nel rapporto 2 e 0,5.
B. Metodo di effettuazione della prova.
1. Determinazione della migrazione globale.
La determinazione viene effettuata su oggetti nuovi, finiti o se non altrimenti possibile su provini rappresentativi del materiale utilizzato e quindi assimilabili a tutti gli effetti all'oggetto stesso.
Il liquido proveniente dalla prova di migrazione, riunito all'occorrenza, e' evaporato (o distillato) fino a un volume molto piccolo, quindi travasato in capsula tarata, nella quale si completa l'evaporazione a bagnomaria. Le ultime tracce di acqua sono eliminate in stufa, a 105 °C fino a peso costante. Raffreddare in essiccatore per 30 minuti e pesare (m). Effettuare parallelamente una prova in bianco con un volume uguale di acqua, sottrarre il peso di questo residuo per correggere m.
Calcolo: la migrazione globale e' calcolata con la formula:
m a2
M = risultato espresso in mg/kg;
m = massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;
a1 = area della superficie in dm2 del campione in contatto durante la prova di migrazione;
a2 = area della superficie in dm2 del materiale o dell'oggetto nelle effettive condizioni di impiego;
q = quantita' in g di acqua a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni di impiego.
Se si vuole esprimere la migrazione in mg/dm2, si adotta la formula:
m
Quando la prova e' effettuata su un provino in assenza dell'oggetto finito, la conversione dell'espressione da mg/dm2 in mg/kg puo' essere ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M'.
N.B. - Nel caso di guarnizioni, ai fini dell'applicazione della formula si tiene conto, per i valori di a e di q, della superficie di una guarnizione considerata in contatto con il volume contenuto nell'unita' di tratta cui la guarnizione stessa e' riferibile.
Sezione 2 - Determinazione della migrazione specifica
La determinazione della migrazione specifica e' effettuata sia ai fini della documentazione da presentare per l'autorizzazione di un nuovo costituente, sia ai fini del controllo dell'idoneita' dell'oggetto finito nel caso in cui sono stati fissati i limiti di migrazione specifica di cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto 1 dell'allegato IIIb.
La determinazione e' effettuata con metodi analitici specifici sul liquido di cessione ottenuto secondo le modalita' di contatto indicate per la determinazione della migrazione globale, sempre che nei metodi analitici di migrazione specifica non vengano indicate condizioni piu' rigorose; in tal caso si applicano queste ultime.
I risultati sono calcolati con le formule indicate nella Sez. 1, assumendo per il valore di m la quantita' determinata del costituente in esame.
Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nel presente allegato IIIc si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II del presente decreto, ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammi di prodotto alimentare.
Note all'allegato III:
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, n. 34, vedi note all'allegato I. Gli articoli 12 e 18 del citato decreto, cosi' recitano:
"Art. 12. - Per la colorazione degli oggetti di materie plastiche si possono utilizzare tutti i coloranti purche' essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantita' superiori alle seguenti percentuali:
Piombo |0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10
Il tenore in amine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0.05%.
Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalita' indicate nella sezione 7 dell'allegato IV.
"Art. 18. - Per la colorazione degli oggetti di gomma si possono utilizzare tutti i coloranti purche' essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantita' superiori alle seguenti percentuali:
Piombo |0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10
Il tenore in amine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0.05%. Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalita' indicate nella sezione 7 dell'allegato IV".
Nota all'allegato IIIa:
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, n. 34, vedi note all'allegato I.
Allegato IV
(Articolo 6 del regolamento)
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DOSSIER DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE D'IMPIEGO PER UN NUOVO MATERIALE OD UN NUOVO COSTITUENTE
Il dossier di richiesta di autorizzazione di un nuovo costituente destinato alla fabbricazione di materiale destinato ad entrare in contatto con acque destinate al consumo umano e che non figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento devono essere costituiti secondo le disposizioni del presente allegato.
A ciascuna domanda di autorizzazione d'impiego di un nuovo costituente deve essere allegato un dossier, in tre esemplari, contenente gli elementi di seguito definiti. La domanda ed il dossier sono indirizzati al Ministero della salute. Le informazioni scientifiche sono scritte in italiano. Per i documenti originali in lingue straniere devono essere allegati un riassunto sintetico e la traduzione integrale delle conclusioni in italiano.
I. Dossier-tipo.
1. Informazioni generali.
1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente.
1.2. Designazione e funzione del costituente oggetto della domanda ed indicazione dei materiali o oggetti nei quali l'utilizzazione e' richiesta.
1.3. Percentuale d'impiego del costituente.
1.4. Presentazione delle argomentazioni (tecniche o di altra natura) a sostegno dell'impiego del costituente.
1.5. Indicazione degli eventuali rischi per l'ambiente.
1.6. Indicazione degli eventuali impieghi nei Paesi extracomunitari (referenze di autorizzazione, copie dei documenti ufficiali dell'autorizzazione accompagnati dalla loro traduzione in italiano).
2. Informazioni scientifiche.
2.1. Informazioni chimico-fisiche:
denominazione del costituente con eventuale indicazione del numero CAS (Chemical Abstrac Service) se esiste e, se si tratta di un composto definito, formula chimica sviluppata espressa per quanto possibile secondo le regole internazionali di nomenclatura dell'IUPAC;
grado di purezza del costituente, natura e percentuale delle impurezze suscettibili di essere presenti;
metodi d'analisi utilizzati dal richiedente per la verifica della purezza, la ricerca ed il dosaggio del costituente nel prodotto finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti;
risultati dei saggi di migrazione preliminari realizzati sul materiale finito elaborato in particolare con il costituente per valutare gli effetti eventuali sulla qualita' organolettica, fisica, chimica e biologica dell'acqua messa in contatto.
2.2. Informazioni tossicologiche:
a) La documentazione disponibile sugli effetti conosciuti sull'uomo;
b) Secondo il livello di migrazione prevedibile:
migrazione del costituente nell'acqua inferiore od uguale a 50 microgrammi per litro:
tre studi di genotossicita', un saggio di mutazione genica sui batteri, un saggio di mutazione genica su colture di cellule di mammiferi ed un saggio di aberrazione cromosomica su coltura di
cellule di mammiferi;
migrazione del costituente nell'acqua superiore a 50 microgrammi per litro:
studio di tossicita' per via orale (a 90 giorni), tre studi di genotossicita': un saggio di mutazione genica su batteri, un saggio di mutazione genica su colture di cellule di mammiferi ed un saggio d'aberrazione cromosomica su colture di cellule di mammiferi.
Nei casi di migrazione superiore a 5000 microgrammi per litro possono essere richieste sperimentazioni complementari da parte del Ministero della salute.
I risultati delle sperimentazioni tossicologiche devono essere accompagnati dal processo verbale d'esperienza o da referenze bibliografiche precise e complete.
c) Quando i risultati dei saggi preliminari previsti dal presente capitolo lo giustificano o quando la struttura chimica del costituente lascia sospettare una tossicita' a lungo termine il Ministero della salute puo' richiedere sperimentazioni supplementari.
II. Dossier semplificato per costituenti e materiali autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea.
Per i costituenti, non compresi nel presente decreto, oggetto di una autorizzazione gia' concessa da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato membro parte contraente dell'accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo, il dossier informativo contiene:
1. Informazioni generali;
1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente;
1.2. Designazione e funzione del costituente oggetto della richiesta ed indicazione dei materiali o oggetti nei quali la sua utilizzazione e' richiesta;
1.3. Percentuale d'impiego del costituente.
2. Informazioni chimico-fisiche
denominazione del costituente con eventualmente l'indicazione del numero CAS (Chemical Abstrac Service) se esiste e se si tratta di un composto definito, formula chimica sviluppata espressa per quanto possibile secondo le regole internazionali di nomenclatura chimica dell'IUPAC;
grado di purezza del costituente, natura e percentuale delle impurezze suscettibili di accompagnarlo;
metodi d'analisi utilizzati dal richiedente per la verifica della purezza, la ricerca ed il dosaggio del costituente nel prodotto finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti;
risultati dei saggi di migrazione preliminari realizzati sul materiale finito elaborato in particolare con il costituente per valutare gli eventuali effetti sulla qualita' organolettica, fisica, chimica e biologica dell'acqua messa in contatto.
Il dossier informativo di cui sopra viene esaminato e valutato definitivamente entro sei mesi dalla presentazione completa della documentazione.
3. Informazioni amministrative.
3.1. Estratto della regolamentazione nazionale (o del documento ufficiale) che definisce la procedura di valutazione tossicologica, accompagnata da un riassunto in lingua italiana.
3.2. Parere dell'Organismo scientifico che ha proceduto alla valutazione tossicologica del costituente accompagnato da loro traduzione in italiano.
3.3. Referenza dell'atto ufficiale rilasciato dallo Stato membro e copie dei documenti ufficiali accompagnati da loro traduzione in italiano.
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