martedì 29 maggio 2007

In arrivo il CD RECANATIservice [catalogo]

L'immagine che vedete in questo post è la copertina (quasi) definitiva del CD RECANATIservice che verrà consegnato gratuitamente a chi ne farà richiesta tramite questo blog o tramite la scheda di richiesta informazioni che si trova a questa pagina del sito RECANATIservice.it.
Al suo interno troverete tutto quello che vi può interessare in merito alla produzione di Recanati... esiste la sezione Immagini, con i nuovi prodotti che non sono ancora stato messi a catalogo...la sezione Cataloghi Tecnici, con le schede dimensionali di tutti i prodotti...esiste anche la sezione Certificati e Listini ...con tutte le nostre approvazioni e i nostri prezzi.
Vi riassumo come fare per ottenerlo:

  1. Contattandomi tramite questo BLOG
  2. Compilando la scheda che si trova a questa pagina: http://www.recanatiservice.it/italiano_giunti_valvole_collettori/contatti.htm e nella casella "Richiedi Altre Informazioni" scrivere RICHIEDO CD RECANATI
aspetto LE vostre RICHIESTE NUMEROSE, anche PERCHé LA tiratura è LIMITATA

lunedì 28 maggio 2007

Collettori per l'acqua - Manifold for water


I collettori in polietilene per la distribuzione dell'acqua sono un accessorio innovativo proposto da Recanati per un' installazione semplice e sicura dei contatori per l'acqua.
La possibilità di personalizzare il collettore a seconda delle esigenze di ogni cliente ha creato una vasta gamma di versioni che potete vedere in questo filmato illustrativo.
Il collettore Recanati in polietilene, inoltre, è l'ideale per l'utilizzo in impianti geotermici.

Giunti di transizione


Il giunto di transizione, più propriamente detto raccordo di transizione, è un accessorio per reti gas e acqua che serve a garantire la continuità omogenea della tubazione nel passaggio tra i due materiali (polietilene - acciaio). E' un accessorio molto importante in quanto è un punto critico del sistema di trasporto del gas o dell'acqua e deve essere prodoto con estrema cura. La produzione di giunti di transizione si è evoluta nel tempo e d ha ampliato la gamma di soluzioni a tutti i tipi di passaggio tra il polietilene e gli altri metalli: nel filmato infatti potete vedere anche i seguetni raccordi di transizione...
polietilene - rame;
polietilene - acciaio inox;
polietilene - ottone;
polietilene - acciaio rivestito;
polietilene - accaio zincato;
polietilene - acciaio flangiato;

venerdì 11 maggio 2007

Conferenza Nazionale del gas Naturale: Invito


















Recanati partecipa per la prima volta alla Conferenza Nazionale del Gas Naturale che si terrà dal 14 al 15 giugno 2007 a Genova.
Questo invito è per tutti i lettori del nostro blog che non possiamo raggiungere direttamente.

La nuova proposta per il meeting sarà la valvola Katerina per reti in polietilene. Un progetto davvero innovativo che unisce la tecnologia della transizione metallo plastica a quella delle valvole in acciaio e in ottone.

Se volete ulteriori informazioni , consultate i vari post del nostro blog o inviate una mail a info@recanatiservice.it

giovedì 10 maggio 2007

PROGETTO DI LINEE GUIDAESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALIDELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS


Ente Federato all'UNI

20097 – San Donato Milanese – Via S. Salvo, 1 – Tel 02 55700101 – Fax 02 52037621

www.cig.it

PROGETTO DI LINEE GUIDA

ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI

DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n.

40/04

e successive modifiche e integrazioni

Questo e' un progetto di linee guida CIG :

non deve essere considerato od usato come norma UNI - CIG

non deve essere considerato od usato come linee guida CIG

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NOTA ILLUSTRATIVA

Il progetto di LINEE GUIDA ALL'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI DELLA

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia

Elettrica e del Gas n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni

viene sottoposto ad inchiesta pubblica CIG.

Scopo delle presenti linee guida è di specificare criteri standard per l'effettuazione degli accertamenti

documentali relativamente ai "Nuovi impianti" di cui al Titolo II della Deliberazione AEEG n. 40/04 e

successive modifiche e integrazioni

Gli interessati sono invitati ad inoltrare le loro osservazioni alla Segreteria del CIG – Via S. Salvo, 1 – 20097

San Donato Milanese (MI) - fax : 02 52037621, entro e non oltre il 15 Maggio 2007.

Il Relatore della Commissione CIG B5 Il Presidente del CIG

ing. Mario Castaldi dott. ing. Enrico Aceto

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Autore:

CIG – Comitato Italiano Gas

Via S. Salvo 1 -20097 San Donato Milanese,Milano

Tel.02 52055700101 -Telefax 02 52037621

www.cig.it

Questa pubblicazione non è un documento normativo. La responsabilità dei concetti espressi è unicamente

degli autori.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

Il documento è sottoposto alla tutela del diritto d'autore secondo la legislazione vigente:CIG intende avvalersi

di tutti gli strumenti per tutelare il copyright.

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Comitato Italiano Gas

PROGETTO DI LINEE GUIDA ALL'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI

DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS

ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 40/04

e successive modifiche e integrazioni

Introduzione

La deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/04 e successive modifiche e

integrazioni, pone in capo ai distributori di gas l'obbligo di accertare la documentazione tecnica

relativa agli impianti di adduzione dei gas combustibili distribuiti a mezzo rete. Si rende

pertanto necessario definire "criteri di accertamento" che garantiscano l'uniformità degli esiti

dell'accertamento documentale che può essere svolto, sia da personale tecnico dipendente

dal distributore, sia da personale tecnico esterno iscritto nell'elenco di una CCIAA , come

previsto dalla stessa deliberazione.

Deliberazioni e chiarimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, successivi alla prima

emanazione della deliberazione 40/04 hanno imposto una separazione tra la verifica

preliminare di completezza della documentazione pervenuta al distributore e il successivo

accertamento (eseguibile solo se la documentazione è completa) che consente all'accertatore

di rilevare le eventuali irregolarità rispetto alle norme/regole tecniche vigenti che possono

determinare l'esito "negativo" dell'accertamento stesso.

i. Scopo

Scopo delle presenti linee guida è di specificare criteri standard per l'effettuazione degli

accertamenti documentali relativamente ai "Nuovi impianti" di cui al Titolo II della

Deliberazione AEEG n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni.

ii. Termini e Definizioni

Cliente finale: è il consumatore che acquista gas per uso proprio.

Installatore: è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la

manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza.

Accertatore: è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento.

Impianto di utenza: è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori

dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione ed

dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione

del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche

per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

Impianto interno: è l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del

gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di

intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime

comprese; non comprende il gruppo di misura.

Accertamento: è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente

documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro

funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Accertamento positivo: l'accertamento ha esito positivo quando la documentazione

esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la

sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali

dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura camerale.

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iii. Principali riferimenti legislativi e normativi

- DM 12/4/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili

gassosi";

- UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione";

- UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza del gas" (solo per i casi di punto di consegna in

corrispondenza di valvola posta a monte del contatore);

- UNI 10642 "Apparecchi a gas – Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell'aria

comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione";

- UNI TS 11147 "Impianti a gas per uso domestico – Impianti per adduzione gas per usi

domestici alimentati da rete di distribuzione da bombole e serbatoi fissi di GPL realizzati

con sistemi di giunzioni a raccordi a pressare".

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PARTE I

PRESUPPOSTI PER LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITA'

DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

1. Quadro legislativo e regolamentare di riferimento

Per lo svolgimento dell'attività di accertamento documentale il quadro regolamentare di

riferimento è costituito dalla Deliberazione 40/04 AEEG, che discende in funzione legislativa

essenzialmente dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Si ricorda pertanto che la Legge 46/90 prescrive quanto segue.

Gli impianti di adduzione gas possono essere eseguiti da imprese abilitate all'installazione,

alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti; questo vale per tutte

le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio

decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo

provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il possesso dei requisiti tecnico-professionali è previsto in capo all'imprenditore (titolare). In

alternativa, il titolare prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali

requisiti.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo

scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati

secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato

elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica

vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Nel caso in cui per i materiali e i componenti degli impianti non siano state seguite le norme

tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare

nella Dichiarazione di Conformità la norma di buona tecnica adottata.

In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, i componenti e gli impianti per il cui uso

o per la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di

normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE1, se dette norme

garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la Dichiarazione

di Conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa

installatrice (e dal responsabile tecnico se diverso dal titolare) e recante i numeri di partita IVA

e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte

integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il

progetto (non è citato nella Legge lo "schema delle opere").

La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza

alle stesse, completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.

rilasciati da istituti autorizzati.

Per gli altri prodotti, cioè quelli non soggetti a norme (da elencare) il firmatario deve dichiarare

che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge

n. 46/90. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.

Quando questo è rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire

indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili.

Ad esempio, per gli impianti gas:

1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;

2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;

3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione;

4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi (ove previsto).

1 Oggi sostituita dalla direttiva 98/34 CE

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La modulistica prevista per la Dichiarazione di Conformità cita, tra gli allegati obbligatori,

anche lo schema delle opere; la legenda precisa che per schema dell'impianto realizzato si

intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando

questo esiste), in definitiva non viene richiesto esplicitamente né uno schema dell'impianto, ne

una planimetria.

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve

essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.

Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della Dichiarazione.

Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio: impianto di

adduzione gas – ditta A e installazione e collegamento apparecchi – ditta B), la Dichiarazione

di Conformità dell'ultima Ditta deve riportare i riferimenti alle Dichiarazioni di Conformità dei

precedenti lavori e allegare una documentazione tecnica, per quanto possibile, completa.

La Dichiarazione di Conformità deve essere resa sulla base del modello previsto dal DM

20/2/92.

Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a

34,8 kW devono essere progettati.

I progetti devono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici (anche in forma

integrata limitatamente all'impianto gas), nonché una relazione tecnica sulla consistenza e

sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso,

con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle

misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Se l'impianto a base di progetto è variato in opera, il progetto presentato in via preventiva

all'atto della richiesta di concessione edilizia deve essere integrato con la necessaria

documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al

progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua Dichiarazione di Conformità.

Nel mese di giugno 2005 è stata pubblicata la guida CIG "Gli allegati obbligatori alla

Dichiarazione di Conformità – Guida alla compilazione" (nel seguito "Guida compilazione")

contenente indicazioni per la corretta compilazione degli stessi "Allegati obbligatori" e una

proposta di modulistica tipo.

Rispetto alla Guida compilazione CIG, la presente "guida per l'accertamento documentale"

propone l'integrazione della modulistica tipo con un nuovo foglio contenente tabelle a

compilazione guidata per la descrizione esaustiva dei sistemi di evacuazione dei prodotti della

combustione di ogni apparecchio installato (vedi p.to 7.3.2, lettera i e allegato 1).

Gli "Allegati Obbligatori" predisposti secondo le indicazioni della Guida compilazione CIG, con

l'integrazione sopra descritta, rispondono alle esigenze informative previste dalla legislazione

vigente; non si può tuttavia escludere che Allegati Obbligatori realizzati in modo diverso

possano ugualmente soddisfare gli obblighi legislativi precedentemente esposti. Per questi

casi la Guida compilazione CIG e le integrazioni proposte dalla presente "guida per

l'accertamento documentale" costituiscono un riferimento in termini di contenuto minimo delle

informazioni necessarie a descrivere compiutamente l'impianto gas realizzato o il lavoro

eseguito su tale impianto.

Nel caso di impianti realizzati in edifici non compresi nel campo di applicazione della legge

46/90, al fine dell'accertamento documentale previsto dalla Deliberazione AEEG n. 40/04, per

la compilazione degli Allegati Obbligatori alla "dichiarazione dell'Installatore", dichiarazione

che rispecchia il format e i contenuti della Dichiarazione di Conformità (L. 46/90), fatta salva

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l'assenza dei riferimenti alla Legge, potrà ancora essere utilizzata la Guida compilazione CIG

con le integrazioni sopra descritte.

La presente "guida per l'accertamento documentale" regolato dalla Deliberazione AEEG n.

40/04 è altresì valida sia per gli impianti compresi nello scopo e campo di applicazione della

legge 46/90, sia per quelli non compresi.

Si evidenzia che gli accertamenti documentali eseguiti su impianti non ancora completati, o

comunque prima che siano state eseguite le prove di sicurezza e di funzionalità con gas, non

consentono di attestare l'assoluta conformità degli stessi alle leggi/ norme di riferimento, in

quanto è ancora possibile che nuovi difetti si originino all'atto del completamento dell'impianto

e/o che difetti occulti emergano solo con la messa in servizio dell'impianto.

2. Esame della documentazione ai fini dell'accertamento documentale

L'esame della documentazione pervenuta al distributore ai fini dell'accertamento documentale

può essere suddiviso in due fasi: VERIFICA DOCUMENTALE e ACCERTAMENTO

DOCUMENTALE.

La fase di "verifica documentale" più a carattere formale, riguarda la completezza dei

documenti presentati: in particolare i moduli "Allegato H" e "Allegato I"; di questi il modulo

Allegato I, a cura dell'installatore dovrà essere completo dei relativi allegati obbligatori a

contenuto tecnico. Inoltre, per gli impianti soggetti alla Legge 46/90, occorre verificare anche

la presenza del certificato di abilitazione (o la "visura camerale") che attesta l'abilitazione della

Ditta all'esecuzione di lavori sugli impianti gas (L. 46/90, art.1, comma 1, lettera e).

Nell'espletamento della verifica documentale occorre in particolare rilevare:

- la presenza fisica dei moduli necessari;

- la presenza e la leggibilità delle firme (supportate dal codice fiscale, nel caso del

Cliente finale e dal timbro e dalla partita IVA, nel caso della Ditta Installatrice);

- l'effettiva compilazione dei campi "obbligatori" di ogni modulo;

- la congruenza dei contenuti della coppia di moduli (Allegato H e Allegato I) da

controllare in maniera incrociata per garantire che non ci siano errori tali da rendere

nulla la documentazione presentata;

- la presenza e la validità del certificato di abilitazione o della visura camerale (la data

del modulo Allegato I che attesta la fine dei lavori deve essere compresa almeno

entro sei mesi dalla data di produzione del documento di abilitazione o dalla data di

conferma di validità mediante autodichiarazione in calce da parte del titolare della

Ditta);

- la presenza fisica degli Allegati Obbligatori a contenuto tecnico in relazione agli

obblighi di Legge.

Solo in caso di esito positivo della verifica documentale è possibile procedere

all'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE che consiste in un controllo dei contenuti della

documentazione tecnica (Allegati Obbligatori e ulteriori documenti tecnici collegati).

E' la fase finale ma anche quella più significativa dell'iter di esame della documentazione

pervenuta in quanto consente di rilevare l'effettiva coerenza dei contenuti dei documenti

presentati con la normativa applicabile allo specifico impianto.

Nella "Parte II" della presente guida dedicata all'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEGLI

ALLEGATI OBBLIGATORI, si farà in particolare riferimento alla modulistica e alle indicazioni

contenute nella Guida compilazione CIG.

Questa biunivocità di riferimenti faciliterà la comunicazione delle motivazioni di eventuali esiti

negativi, in particolare quando la documentazione è già stata predisposta dall'installatore

seguendo la sopra citata Guida compilazione del CIG.

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Anche nel caso di documentazione presentata con "format" differenti il criterio di accertamento

proposto nella presente guida aiuta comunque l'accertatore nella ricerca dei contenuti

essenziali per arrivare ad una corretta valutazione, garantendo una maggiore omogeneità

degli esiti di accertamento.

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3. L'individuazione delle "non conformità"

L'esecuzione dell'accertamento documentale comporta che per ogni elemento controllato, si

esprima un giudizio secondo le tre tipologie di risultati nel seguito riportate:

- "a norma", se perfettamente conforme alla normativa applicabile per quel punto dell'impianto

o per quel controllo;

- "fuori norma" se si riscontrano non conformità rispetto alla normativa applicabile;

- "non verificabile" quando per un elemento descrittivo "atteso" (vedi Parte II), non ci sono

sufficienti informazioni per esprimere il giudizio certo nelle due forme precedenti.

Ai fini dell'esito dell'accertamento documentale, sia il "fuori norma", sia il "non verificabile"

relativo ad un elemento dell'impianto giudicato "indispensabile" per la sicurezza di

funzionamento dell'impianto, condurranno all'esito negativo dell'accertamento

documentale (vedi Parte II).

3.1 Accertamento documentale dei casi di impianto "nuovo" parzialmente preesistente.

In caso di totale assenza della documentazione di conformità e fino alla pubblicazione da

parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di

sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26, vale quanto previsto all'art. 18.4

della Del. 40/04.

In tal caso non è previsto l'accertamento della documentazione presentata.

Nel caso di impianto di utenza nuovo, realizzato in più fasi e da più Ditte e per il quale, per

motivi eccezionali, non sono reperibili le Dichiarazioni di Conformità parziali precedenti è

possibile procedere come segue.

Ai fini dell'accertamento è sufficiente che l'installatore che realizza il completamento

dell'impianto di utenza, negli allegati tecnici obbligatori:

1. dichiari il tipo di intervento effettuato sull'impianto di utenza;

2. dichiari la compatibilità di quanto realizzato con l'impianto preesistente;

3. specifichi di aver effettuato per l'impianto, nella sua interezza e nel rispetto della

normativa vigente in materia di sicurezza, le prove e le verifiche finalizzate a garantire:

la compatibilità della parte preesistente con la parte di impianto effettivamente

realizzata (verifica assenza di dispersioni, compatibilità tra gli apparecchi preesistenti

nello stesso locale e/o interagenti con i nuovi apparecchi installati, ecc.).

il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (con esclusione delle prove che

necessitano che la fornitura di gas sia attiva).

Qualora l'impianto sia soggetto ad obbligo di progetto, o comunque sia stato eseguito a

seguito di un progetto, lo stesso deve sempre essere allegato.

La dichiarazione di cui al punto 1. è effettuata, nel caso di utilizzo di allegati tecnici obbligatori

redatti conformemente alla Guida compilazione CIG, alla Sezione II - Relazione schematica –

Quadro A – Scenario A, avendo cura di non dichiarare la realizzazione di nuovo impianto gas.

Le prove e le verifiche di cui al punto 3. devono essere documentate (insieme agli allegati

tecnici obbligatori).

4. Accertamento documentale di lavori eseguiti in conformità ad un progetto

L'accertamento documentale (vedi definizioni) ha lo scopo di "accertare" lo "stato di sicuro

funzionamento" dell'impianto gas oggetto dell'intervento descritto (realizzazione o

completamento).

Oggetto principale dell'accertamento documentale è pertanto l'intervento effettuato.

Nel caso di lavori eseguiti in conformità ad un progetto, sia esso obbligatorio per la specifica

tipologia o taglia dell'impianto, sia esso predisposto per libera iniziativa della Ditta esecutrice

dei lavori o del committente, nella compilazione degli allegati obbligatori la Ditta esecutrice i

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lavori dichiarerà che l'esecuzione è avvenuta in conformità ad un progetto, che dovrà fare

parte della documentazione da accertare.

La presenza del progetto solleva la Ditta installatrice dalla compilazione di quelle parti degli

allegati obbligatori che diventerebbero una sostanziale replica di quanto descritto dal progetto

stesso.

Sarà pertanto superflua l'esecuzione di un disegno (Sez. II – Quadro B della Guida

compilazione CIG) e della lista dei materiali e componenti utilizzati (Sez.III – Quadro B della

Guida compilazione CIG).

La Guida compilazione CIG richiede però che venga sempre compilata la tabella degli

apparecchi "installati" o "installabili" (Sez. III – Quadro A). Questo anche a tutela della Ditta

installatrice che solo in questo modo può chiarire in maniera esaustiva quali e quanti

apparecchi abbia effettivamente collegato all'impianto o abbia reso installabili mediante

realizzazione delle predisposizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza,

senza peraltro procedere al collegamento fisico degli stessi o, ancora, se siano state

predisposte le sole prese chiuse da tappi lungo l'impianto di adduzione gas. Prese delle quali

l'installatore è tenuto a conoscere, e quindi a dichiarare, solo la portata termica (utilizzata per

calcolare la portata termica complessiva necessaria a dimensionare l'impianto di adduzione

gas) ma non la futura effettiva destinazione d'uso.

Inoltre dovranno sempre essere compilate la sezione I (riferimenti e descrizione dei lavori

eseguiti), la sezione II – Quadro A e la sezione IV (prova di tenuta/collaudo).

L'accertatore, a sua volta, verificherà che siano compilate tutte le sezioni necessarie e

ricercherà sul progetto le informazioni omesse negli allegati obbligatori.

E' fondamentale che dall'insieme dei documenti presentati l'accertatore abbia a disposizione,

come minimo, i contenuti previsti dalla Guida compilazione per gli allegati obbligatori CIG,

comprendenti una descrizione esaustiva dell'impianto gas (progetto) e del lavoro

effettivamente eseguito dall'installatore (allegati obbligatori).

Per quanto possibile, nel caso di informazioni confrontabili sui due documenti, l'accertatore

verificherà anche la congruenza tra quanto previsto dal progetto e quanto effettivamente

realizzato dalla Ditta esecutrice i lavori, nonché le dichiarazioni rese a giustificazione di

eventuali difformità (ad esempio le già citate varianti relative al collegamento degli apparecchi

di utilizzazione).

Determineranno l'esito negativo dell'accertamento documentale:

- le eventuali non conformità rilevate rispetto e a quanto previsto dalla legislazione vigente,

ancorché avvallate dal progetto stesso;

- le rilevanti difformità tra progetto e il lavoro effettivamente eseguito.

5. Impiego di materiali non previsti dalla norma di installazione vigente e riferimenti a

norme di altri Paesi

Fatto salvo quanto definito e proposto per l'accertamento dei "sistemi di tubi multistrato"

(vedi "Appendice A"), a seguito di specifiche indicazioni Ministeriali, il CIG rifacendosi alla

legislazione di specie2 ha, già in precedenti occasioni, evidenziato che pur restando la norma

UNI lo specifico riferimento che riporta prescrizioni per la salvaguardia della sicurezza degli

impianti gas, le disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza "non escludono in

assoluto la possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi adottando scelte/soluzioni

impiantistiche/norme tecniche diverse dalle norme UNI purché" le stesse "assicurino un livello

di sicurezza almeno equivalente a quello delle norme UNI". L'onere della dimostrazione di

"equivalenza" ricade direttamente sull'installatore che, qualora gli sia richiesto dagli Organismi

competenti, dovrà dimostrare che la sua realizzazione soddisfa comunque le prescrizioni di

legge.

2 Con particolare riferimento al DPR 447/91

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La legislazione vigente in materia di sicurezza, come già evidenziato nel capitolo 1. di questa

guida, nel caso in cui per i materiali e i componenti degli impianti non siano state seguite le

norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, prevede che

l'installatore riporti nella Dichiarazione di Conformità la norma di buona tecnica adottata.

Anche in questo caso si fa riferimento al concetto di sicurezza equivalente, quale

discriminante per poter considerare "a regola d'arte" i materiali, i componenti e gli impianti per

il cui uso o per la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi

di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE.

L'installatore o il progettista hanno pertanto sempre la possibilità di riferirsi a norme tecniche

emanate da Organismi di normalizzazione riconosciuti, diverse dalle norme tecniche UNI e

CEI, purché tali norme siano opportunamente e appropriatamente citate anche negli allegati

alla Dichiarazione di conformità (vedi anche la Guida compilazione CIG) .

Il riferimento a norme di emanazione diversa da UNI/CEI è sicuramente un modo di dimostrare

di aver operato con criteri di sicurezza equivalente unitamente alla presentazione di specifica

documentazione tecnica fornita dal produttore di componenti non previsti dalla normativa

vigente in materia di sicurezza (vedi anche la Guida compilazione CIG).

L'accertatore prenderà atto della dichiarazione di sicurezza equivalente prodotta

dall'installatore.

In ogni caso la documentazione presentata a supporto dovrà essere leggibile e facilmente

controllabile da parte dell'accertatore; soprattutto dovrà essere strettamente pertinente al tipo

di variante che si è adottata nell'esecuzione dei lavori.

L'accertatore valuterà inoltre la documentazione messa a sua disposizione con criteri di

confronto a quanto prescritto dalle norme nazionali anche se non sono di riferimento per il

caso specifico.

In caso di dubbio, sempre in analogia con i casi di accertamento effettuato facendo riferimento

alla normativa nazionale, deciderà se sussistono gli estremi di situazione "fuori norma" o "non

verificabile" che, come già detto, conducono all'esito negativo dell'accertamento.

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PARTE II

L'ACCERTAMENTO DEGLI "ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI"

con riferimento alla modulistica e alle indicazioni contenute nella guida CIG del 2005

"Gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità"

6. RILIEVI A CARATTERE GENERALE

Superata la "verifica preliminare di completezza" della documentazione pervenuta (vedi parte I) si

può procedere con l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE.

In questa fase è opportuno ricordare che non sussiste per l'installatore l'obbligo di utilizzare solo

ed esclusivamente i moduli proposti dalla Guida compilazione CIG (integrati con l'allegato 1 alla

presente "guida per l'accertamento documentale"), e che pertanto gli stessi possono essere

predisposti con format differenti.

Un primo esame della documentazione nel suo insieme è consigliabile per acquisire subito

elementi conoscitivi indispensabili o comunque utili al successivo controllo delle singole sezioni

degli allegati obbligatori.

Inoltre è sempre opportuno verificare l'integrità e la completezza della documentazione da

accertare, ad esempio rilevando la congruenza delle eventuali numerazioni dei fogli che

compongono il documento stesso.

Gli Allegati tecnici presentati dovranno essere sempre univocamente riconducibili all'impianto

considerato, e al relativo tipo di gas previsto, la cui documentazione è oggetto di accertamento.

Nel caso l'accertatore non riesca in nessun modo a verificare tale univoco collegamento,

l'esito dell'accertamento sarà negativo.

La comunicazione dell'eventuale esito negativo dell'accertamento deve comprendere una

succinta ma esaustiva descrizione dell'anomalia rilevata, con indicazione del relativo riferimento

legislativo/normativo che si ritiene non rispettato.

6.1 Portata termica nominale complessiva dell'impianto gas

Il rilevamento della portata termica nominale complessiva dell'impianto gas, nelle prime fasi

dell'accertamento, è di fondamentale importanza per il successivo esame del contenuto della

documentazione presentata, con riferimento alla normativa tecnica applicabile.

Per quanto attiene la portata termica nominale dei singoli apparecchi (preesistenti, installati o

installabili) e/o delle sole prese o predisposizioni realizzate, fa fede quanto dichiarato

dall'installatore. Nel caso di discordanze l'accertatore assume, come portata termica

complessiva dell'impianto, il maggiore fra i due seguenti valori:

a. valore della portata termica totale Qn (dichiarato dall'installatore);

b. valore somma delle portate termiche dichiarate dei singoli apparecchi allacciati,

installabili o per i quali l'impianto è stato predisposto (prese chiuse con tappo).

Può essere utile riassumere i valori limite e i "campi" di portata termica complessiva degli

impianti (a gas o termici), adottati dai principali disposti normativi di riferimento per la

presente "guida per l'accertamento documentale":

1) la Deliberazione 40/04 identifica tre "campi" di portata termica complessiva dell'impianto

gas:

- portata termica non maggiore di 34,8 kW

- portata termica maggiore di 34,8 kW e non maggiore di 116 kW

- portata termica maggiore di 116 kW

2) la norma UNI 7129 si applica, tra l'altro, agli impianti gas con apparecchi aventi singola

portata termica nominale non maggiore di 35 kW.

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3) il Decreto del Ministero degli Interni del 12 Aprile 1996 si applica agli "impianti termici",

alimentati con gas combustibile, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW.

Si ricorda che ai fini dell'applicazione del DM 12/4/96, allo scopo di determinare se gli

apparecchi domestici aventi singola portata termica non superiore a 35 kW, possono essere

installati nello stesso locale ad uso abitativo o debbono essere installati in centrale termica,

bisogna valutare la finalità di utilizzo degli apparecchi medesimi.

Ad esempio:

caso a) una caldaia da 24 kW ed uno scaldabagno da 18 kW potranno essere installati nello

stesso locale ad uso abitativo, seguendo la norma UNI 7129;

caso b) due caldaie da 24 kW non potranno essere installate nello stesso locale a uso

abitativo, ma dovranno essere installate in una Centrale Termica, come previsto dal

DM 12/4/96.

4) il DPR 447/91 (regolamento di attuazione della Legge 46/90) fissa l'obbligo di progetto per

impianti gas di portata termica superiore a 34,8 kW. Quindi per gli impianti di adduzione gas,

soggetti alla Legge 46/90, che alimentano più apparecchi di singola portata termica minore o

uguale a 35 kW, ma il cui valore somma supera i 34,8 kW, si avrà sempre l'obbligo del

progetto.

6.2 Altri rilievi a carattere tecnico generale

Le principali anomalie di tipo tecnico a carattere generale, rilevabili dalla documentazione

fatta pervenire dal Cliente finale alla società di distribuzione possono essere in linea di

massima le seguenti:

- La non rilevabilità o la totale incongruenza del valore di portata termica complessiva

dell'impianto (vedi anche precedente paragrafo);

- Allegati tecnici obbligatori, a compendio dell'attestazione di corretta esecuzione

dell'impianto (modulo Allegato I), presenti firmati ma non leggibili o incongruenti dal

punto di vista tecnico;

- La mancanza, tra gli allegati tecnici obbligatori, della dichiarazione di effettuazione della

prova di tenuta/collaudo dell'impianto di adduzione gas (eseguita con aria o gas inerte in

pressione) (vedi punto 7.4.);

- L'impiego di materiali non ammessi dalla norma o regola tecnica dichiarata

dall'installatore come riferimento per il lavoro eseguito e la concomitante omissione della

relativa "dichiarazione di sicurezza equivalente".

La mancanza di ulteriori indicazioni a carattere tecnico formale può essere ritenuta,

dall'accertatore, un'anomalia minima, se rilevata nell'ambito di una documentazione

nell'insieme ben compilata, (esempio: la mancata selezione (crocetta) di allegati obbligatori

comunque presenti nella documentazione).

L'indicazione di avere seguito una norma specifica (ed appropriata, es. UNI 7129),

specie se citata nell'ambito di attuazione di una legge, sottende la presunzione del

rispetto della regola dell'arte; in quanto citandola nella dichiarazione di conformità

l'installatore si assume la responsabilità di avere applicato la norma nei punti

pertinenti.

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7. CHECK LIST DEGLI ELEMENTI CHE SE ERRATI O MANCANTI COMPORTANO

ESITO NEGATIVO DELL'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

7.1 SEZ. I: RIFERIMENTI INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE

7.1.1 Accertamento dei campi compilati della sezione I del modulo

La mancata compilazione di campi (Rif. da 1. a 5) relativi alla sezione I "Riferimenti inerenti

alla documentazione" non comporta, da sola, la negatività dell'accertamento, se i documenti

necessari sono comunque presenti. In particolare (Rif. 6.) la compilazione da parte

dell'installatore del quadro C della sez. I è sempre facoltativa.

7.2 SEZ. II: RELAZIONE SCHEMATICA

7.2.1 Accertamento dei campi compilati del Quadro A del modulo

La "portata termica totale" (Qn) dell'impianto gas sul quale sono stati eseguiti i lavori

(realizzazione, modifica, sostituzione apparecchi, ecc.), è la somma delle portate termiche

nominali (kW) di tutti gli apparecchi gas per i quali l'impianto è predisposto, siano essi

preesistenti, installati e collegati in fase di realizzazione dell'impianto o collegabili in tempi

successivi (apparecchio "installabile" o sola "predisposizione" delle prese chiuse con tappo).

La mancata indicazione del valore della portata termica totale, unitamente

all'impossibilità, da parte dell'accertatore, di risalire a tale valore partendo da valori

congruenti dei singoli apparecchi asserviti o asservibili all'impianto, comporta: ESITO

NEGATIVO dell'accertamento.

Scenario A (Rif. 7):

Selezioni incongruenti delle voci di scenario non comportano, da sole, esito negativo

dell'accertamento.

Scenario B:

Alla voce "Con apparecchi collegati…" si deve trovare indicata la potenzialità somma di tutti

gli apparecchi effettivamente collegati all'impianto gas per il quale si sta effettuando

l'accertamento documentale (Q "apparecchi collegati" cioè preesistenti e/o installati).

Alla voce "Solo predisposizione….." si deve trovare indicata la potenzialità residua (Qn – Q

"apparecchi collegati") dell'impianto, a disposizione delle eventuali prese gas, chiuse con un

tappo avvitato, che costituiscono gli eventuali punti di prelievo futuri. Nelle predisposizioni

sono compresi anche gli apparecchi "installabili", per i quali però, pur non avendo effettuato il

collegamento, l'installatore è tenuto a realizzare, e pertanto a descrivere nella successiva

"Sez. III – Quadro A: Apparecchiature", tutte le ulteriori predisposizioni (ventilazione,

aerazione e scarico) prescritte dalla normativa tecnica vigente.

Nel caso di sola predisposizione di prese non è pertanto obbligatoria la descrizione degli

apparecchi collegabili in futuro, ne la descrizione delle relative predisposizioni (ventilazione,

aerazione e scarico) (vedi anche 7.3.2, lettera g).

Scenario C:

La corretta compilazione dello scenario C non è rilevante ai fini dell'accertamento comunque

una delle due voci previste, alternative fra loro, dovrebbe essere sempre selezionata.

7.2.2 Accertamento dei campi compilati del Quadro B: Disegno dell'impianto realizzato

Rif. 8. La sez. II: "Relazione schematica" – Quadro B (nel seguito chiamata "disegno") e la

Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali e componenti impiegati - Quadro B: "Materiali

utilizzati" (nel seguito chiamata "tabella materiali"), possono essere compilate entrambe o in

alternativa.

Il disegno e la tabella materiali, possono essere omessi entrambi solo alla presenza di un

progetto. Ai fini dell'accertamento documentale il progetto dell'impianto gas (sia esso

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obbligatorio o facoltativo) dovrà contenere come minimo tutti gli elementi previsti dalla Guida

compilazione CIG.

Nel caso di esecuzione del disegno e/o compilazione della tabella materiali anche in

presenza di un progetto, gli elementi descrittivi dei documenti presentati dovranno essere

congruenti fra loro e nel loro insieme dovranno contenere, come minimo, tutti gli elementi

previsti dalla Guida compilazione CIG.

Analogamente, nel caso di scelta, da parte dell'installatore, di esecuzione del solo disegno,

lo stesso dovrà contenere (ben leggibili) almeno tutte le informazioni previste nelle voci della

tabella materiali.

La tabella materiali deve essere sempre compilata per i componenti o i materiali non

riconducibili alla norma di installazione adottata. Questo anche nel caso di esecuzione del

disegno (Rif. 9 – 11).

Nel caso la tabella materiali sia utilizzata da sola, al fine di evitare esiti negativi per

incomprensibilità dei suoi contenuti (vedi punto 6.2), la compilazione dovrà tenere conto del

fatto che dalla descrizione che ne deriva, l'accertatore possa determinare la corretta

realizzazione dell'impianto, almeno per tutti gli aspetti trattati nella presente guida (a titolo

esemplificativo si richiamano gli esempi riportati nella Guida compilazione CIG, che riportano

elenchi ordinati dei principali componenti, almeno per quanto concerne l'ubicazione, e non

una lista disordinata degli stessi).

Le informazioni mancanti nella documentazione fornita (disegno e/o elenco materiali),

relative a specifici componenti, devono essere considerate dall'accertatore come

"inesistenza" del componente stesso nell'impianto realizzato.

La mancata indicazione (e conseguente presunta "inesistenza") di un componente

determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento, solo se tale mancanza ricade in uno

dei casi di negatività determinabili utilizzando i criteri della presente guida.

7.2.2.1 Giunto dielettrico

Il giunto dielettrico è necessario e deve essere collocato "fuori terra in prossimità della risalita

della tubazione" e comunque in prossimità dell'edificio (prima dell'ingresso della tubazione

all'interno dell'edificio), per tutti i tratti interrati di tubazione metallica (tubi in acciaio o rame)

che comunque devono essere protetti dalla corrosione con idonei rivestimenti.

Nel caso di mancata installazione del giunto dielettrico, l'installatore deve descrivere i

provvedimenti alternativi adottati per proteggere l'impianto e gli utilizzatori, impedendo

qualsiasi possibilità di contatto tra il tratto di tubazione metallica interrata ed il terreno

circostante.

In assenza di indicazioni relative al giunto dielettrico e ai provvedimenti alternativi di

protezione adottati, l'accertamento avrà ESITO NEGATIVO.

7.2.2.2 Giunto di transizione polietilene - metallo

Con riferimento alla norma tecnica vigente (UNI 7129), le giunzioni miste, tubo di polietilene con

tubo metallico, devono essere realizzate mediante un raccordo speciale polietilene-metallo,

(giunto di transizione) avente estremità idonee per saldatura sul lato polietilene e per giunzione

filettata o saldata sul lato metallo. In nessun caso tale raccordo speciale può sostituire il giunto

dielettrico.

La mancata indicazione di presenza del giunto di transizione determina ESITO

NEGATIVO dell'accertamento.

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7.2.2.3 Rubinetto generale di intercettazione

Il rubinetto generale di intercettazione da porre all'interno dell'alloggio (inteso come

abitazione), in posizione accessibile, può essere omesso quando il contatore di gas con il

proprio rubinetto di intercettazione è posto su un balcone facente parte dell'appartamento.

Nei casi di contatore posto in cortile o sulla recinzione il rubinetto di intercettazione è quindi

obbligatorio. In termini di equivalenza della sicurezza pertanto il rubinetto può anche essere

posto all'esterno dell'edificio, purché in posizione facilmente accessibile all'utente e non

accessibile a terzi (ad esempio su un balcone o terrazzo di pertinenza dell'appartamento va

bene, su terrazzo condominiale accessibile a terzi non va bene).

Nei casi nei quali il punto scelto per l'ubicazione del rubinetto di intercettazione garantisce

l'accessibilità all'utente ma potrebbe comportare una possibilità di accesso anche di terzi,

"devono essere indicate dall'installatore le misure prese per scoraggiare l'uso improprio dei

dispositivi di intercettazione" da parte dei terzi (ad esempio mediante l'impiego di rubinetti il

cui riarmo sia possibile solo mediante una chiave o altri attrezzi).

In ogni caso sono sempre necessari, e devono pertanto essere indicati dall'installatore, i

rubinetti di intercettazione a monte delle derivazioni degli apparecchi installati.

La mancata indicazione di presenza del rubinetto di intercettazione o la sua scorretta

collocazione, senza indicazioni giustificative, determina ESITO NEGATIVO

dell'accertamento.

Analogamente la mancata indicazione di presenza dei rubinetti di intercettazione a

monte delle derivazioni degli apparecchi installati, determina ESITO NEGATIVO

dell'accertamento.

7.3 SEZ. III: TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

7.3.1 Indicazioni specifiche per gli apparecchi di cottura

Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione in atmosfera

esterna mediante apposite cappe (ad espulsione) che devono essere collegate a camini

singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad uso esclusivo delle cappe o direttamente in

atmosfera esterna.

Le cappe aspiranti elettriche devono evacuare in apposito camino singolo o in atmosfera

esterna.

Le cappe filtranti "a ricircolo" (cioè prive di possibilità di evacuazione in atmosfera esterna)

non sono idonee allo scopo.

In caso non esista la possibilità di installazione della cappa, è consentito l'impiego di un

elettro ventilatore, installato su vetro finestra o su parete esterna da mettere in funzione

contemporaneamente all'apparecchio.

Ne consegue che la cappa (ad espulsione verso l'esterno e a flusso naturale o forzato) o, in

alternativa, l'elettro ventilatore (forzato ad espulsione verso l'esterno) sono "sempre

obbligatori" e che l'indicazione di questi componenti è obbligatoria sia nel caso di apparecchi

effettivamente installati, sia nel caso di apparecchi installabili.

Pertanto l'omissione di tali indicazioni comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento.

Nel caso di "sola predisposizione" delle prese, chiuse con tappo, gli apparecchi non saranno

dichiarati "installabili" e non dovranno essere indicati nella relativa tabella del Quadro A.

Solo in questo caso può essere omessa sia la realizzazione, sia la relativa descrizione, delle

predisposizioni per l'ingresso dell'aria e per lo scarico dei prodotti della combustione (vedi

anche p.to 7.2.1 –Scenario B).

7.3.2 Accertamento dei campi compilati del Quadro A: Apparecchiature

a) ubicazione: da questo campo, in particolare nel caso di installazione effettuata all'interno

dell'abitazione, si deve poter rilevare con precisione la funzione d'uso del locale (es.: vano

tecnico, cucina, bagno, ecc.) in cui sono dichiarate installate o installabili le apparecchiature

o nel quale è stata realizzata la predisposizione (sola presa). Per gli apparecchi di tipo A e

per gli scaldabagni di tipo B installati in bagno, deve essere indicata anche la volumetria [m3]

del locale di installazione.

La rispondenza alla normativa vigente in materia di sicurezza del locale di installazione è

un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata specificazione

del locale stesso può, anche da sola, essere un'anomalia che comporta ESITO NEGATIVO

dell'accertamento, al pari di una indicazione che evidenzi una non conformità rispetto alla

normativa vigente in materia di sicurezza (apparecchi a gas in autorimesse, garage, box

ecc.; apparecchi di tipo "B" in locali adibiti a camera da letto; caldaie di tipo B in locali

uso bagno o doccia; apparecchi aventi potenzialità, singola o somma, maggiore di 35 kW

installati in locali ad uso abitativo, ecc…) (rif. norma UNI 7129/01 - 3.5.1).

b) apparecchio: da questo campo si deve poter rilevare la funzione d'uso della apparecchiatura

installata (es. piano di cottura, forno a gas, scaldacqua, caldaia, ecc.).

c) tipo: l'installatore dovrebbe precisare con una "lettera" (anche senza pedici numerici) la

classe di appartenenza dell'apparecchiatura installata ai sensi della norma UNI 10642 - tipo

Ay, tipo Bxy, tipo Cxy..

In caso di omissione del "tipo di apparecchio" (è sufficiente la lettera senza i pedici

numerici), l'accertatore applicherà i criteri più restrittivi (tipo A per stufe e radiatori,

tipo B per scalda acqua e caldaie) per tutte le valutazioni relative ai locali di

installazione alle aperture di ventilazione e aerazione e all'evacuazione dei prodotti

della combustione.

d) modello/marca: il campo serve ad indicare il modello, la marca ed il produttore

dell'apparecchiatura (si tratta di informazioni facoltative).

e) portata termica: la portata termica (o potenza al focolare) nominale espressa in kW

relativa ad ogni apparecchio installato, installabile o preesistente, deve essere congruente

con i valori indicati in precedenza (vedi punto 7.2.1).

f) tipo di collegamento: si rileva, da questo campo, come è stato realizzato il collegamento

tra la tubazione di adduzione gas e l'apparecchiatura (es. tubo flessibile in gomma, tubo

flessibile in acciaio, tubo rigido, ecc.).

g) installato/preesistente/installabile: in questo campo le tre possibili indicazioni hanno i

seguenti significati:

- installato: l'installazione, con collegamento dell'apparecchio, fa parte dell'intervento in

esame, l'apparecchio deve essere compiutamente descritto con le relative predisposizioni

per l'ingresso dell'aria e lo scarico dei fumi previste dalla normativa vigente in materia di

sicurezza.

- installabile: è previsto il successivo collegamento di uno specifico tipo di apparecchio

descritto in tabella, pertanto oltre alla "presa gas" (chiusa con il tappo), sono state realizzate

anche le predisposizioni per l'ingresso dell'aria e per lo scarico dei fumi, previste, per quel

tipo di apparecchio, dalla normativa vigente in materia di sicurezza – se non sono note o

comunque non si intendono fissare le caratteristiche dell'apparecchio che dovrà essere

successivamente collegato, ed è pertanto stata realizzata la predisposizione della sola

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presa con tappo, per tale apparecchio non è necessario compilare il presente Quadro A

(vedi anche 7.2.1 – Scenario B);

- preesistente: l'apparecchiatura descritta era già stata precedentemente installata e

collegata;

- predisposizione (sola presa): nel corso dell'intervento in esame è stata realizzata solo la

predisposizione (presa) al futuro collegamento di apparecchi. La presa deve sempre essere

lasciata chiusa con tappo opportunamente sigillato che deve essere indicato nell'elenco dei

materiali e/o nel disegno. Nel presente Quadro A non servono altre indicazioni se viene

scritto in questo campo: predisposizione o sola presa.

Eventuali altre indicazioni non devono essere considerate ai fini dell'accertamento

documentale.

h) ventilazione: si deve rilevare, per ogni apparecchio descritto nella tabella, che necessiti di

tale predisposizione, il valore della sezione dell'apertura di ventilazione prevista dalla norma

tecnica adottata (comprese le eventuali maggiorazioni richieste dalla norma: ad esempio il

raddoppio di superficie di ventilazione per i piani di cottura non "valvolati" cioè senza

dispositivi per la sicurezza in caso di spegnimento di fiamma).

La presenza dell'adeguata apertura di ventilazione (o di aerazione) nel locale di

installazione (vedi anche successivi punti j, k, l, m, n), per specifici tipi di apparecchio,

è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata

indicazione o l'indicazione di un valore non rispondente alla norma per tale superficie

comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento.

ATTENZIONE: i campi "ventilazione" relativi ai singoli apparecchi possono essere

utilizzati dall'installatore per il calcolo della quota parte di superficie di ventilazione

necessaria per quello specifico apparecchio. In questo caso tali valori non

rappresentano l'effettivo valore di superficie dell'apertura realizzata.

L'accertatore, per una corretta formulazione dell'esito su "ventilazione e aerazione"

deve pertanto verificare l'insieme di tutte le informazioni contenute nella

documentazione e in particolare i contenuti dei campi j, k, l, m, n.

i) evacuazione (scarico) dei prodotti della combustione (pdc): si deve rilevare, per ogni

apparecchiatura, una descrizione del sistema adottato per il convogliamento dei pdc

all'esterno (es.: a parete, in canna collettiva, camino singolo, ecc.). Nei casi consentiti, nei

quali due apparecchiature evacuano i prodotti della combustione per mezzo dello stesso

camino, indicare se è stato usato un collettore o quale altro componente idoneo.

Per una descrizione rapida ed esaustiva della modalità di evacuazione adottata, è

necessaria, per ogni apparecchio con evacuazione all'esterno, almeno la compilazione della

seguente tabella (C 1.1 o C1.2) ferma restando la validità di altre forme descrittive di pari

contenuto (disegno, elenco materiali, relazione descrittiva):

Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati _ Quadro Abis: canale da fumi/camini.

SCARICO FUMI IN CANNA FUMARIA – Apparecchio ……………..…………………………..… Rif.: ………….

􀂉
Camino singolo 􀂉
Canna fumaria collettiva 􀂉
Canna collettiva ramificata

􀂉
Realizzata contemporaneamente all'impianto gas 􀂉
Preesistente

Apparecchio Canale da fumi

Tipo di scarico Rif. Diametro

(mm)

Lunghezza primo

tratto verticale (m)

Lunghezza

tratto suborizzontale

(m)


curve

Apparecchio

compatibile con la

canna fumaria

□ Tiraggio naturale □

□ Tiraggio forzato □ Rispettato prescrizione del costruttore □

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Note:

Oppure, in alternativa, per installazioni di apparecchi per i quali si adotta la soluzione di scarico

diretto all'esterno :

SCARICO FUMI DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO – Apparecchio ………………...……………..… Rif.: …….

􀂉
Apparecchio a tiraggio naturale; 􀂉
Apparecchio a tiraggio forzato (munito di ventilatore).

Apparecchio Canale da fumi Posizione terminale

Tipo di scarico Rif.

Diam

etro

(mm)

Lunghezza tratti

verticali (m)

Primo complessiva

Lunghezza

tratto suborizzontale

(m)


curve

□ Tiraggio naturale

□ Tiraggio forzato Rispettato prescrizione del costruttore

□ parete libera

□ sotto finestra

□ sotto balcone

□ altro: ……………..

…………………….…

…………………….…

Note: □ Rispettate distanze

Note:

- nei campi note delle tabelle il compilatore può fornire ulteriori dettagli descrittivi inerenti l'installazione;

- i quadri C 1.1 e C 1.2 vanno compilati IN ALTERNATIVA in relazione alla tipologia di scarico dei fumi;

- per "primo" tratto verticale si intende il tratto verticale in partenza dall'apparecchio;

- in caso di canne fumarie realizzate contemporaneamente all'impianto gas, compilare gli appositi quadri con le

caratteristiche dei materiali utilizzati;

- in caso di intubamento di canne fumarie esistenti riportare le caratteristiche dei materiali utilizzati e compilare

l'apposito quadro per la prova di tenuta della canna fumaria;

- in caso di nuova realizzazione di canne fumarie collettive e collettive ramificate la progettazione è obbligatoria.

La realizzazione di un corretta predisposizione per l'evacuazione dei prodotti della

combustione di ogni apparecchio installato, è un requisito essenziale per la sicurezza

dell'impianto, pertanto la mancata descrizione o la descrizione di una modalità di

scarico non rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza, comporta

ESITO NEGATIVO dell'accertamento.

j) apertura di ventilazione (effettiva): il campo può essere utilizzato per indicare e

precisare la sezione dell'apertura di ventilazione effettivamente realizzata (o già esistente).

La sezione effettiva deve essere congruente ai valori riportati al precedente punto "h"

comprese le eventuali maggiorazioni necessarie.

k) nota: il campo può essere utilizzato per fornire indicazioni aggiuntive sull'apertura di

ventilazione (ad es.: se era già esistente, se è di tipo diretto o indiretto, se è stata realizzata

in posizione alta o bassa, se è unica o suddivisa, ecc.).

l) apparecchi di cottura (fuochi): il campo può essere utilizzato per indicare se il piano di

cottura "installato" è provvisto di controlli sui singoli fuochi per la rilevazione della presenza di

fiamma (termocoppie).

m) apertura di aerazione (effettiva): il campo può essere utilizzato per indicare e precisare

la sezione dell'apertura di aerazione effettivamente realizzata (o già esistente) per

l'evacuazione di aria "viziata", con o senza l'ausilio di elettroventilatori (apparecchi di tipo A,

cottura, ecc.)

n) nota: lo spazio per la nota può essere utilizzato per fornire indicazioni aggiuntive

sull'apertura di aerazione (in alto, in basso, ecc.) e/o sulle modalità di aerazione (naturale,

con cappa a espulsione con o senza elettroventilatore, con elettroventilatore senza cappa,

ecc.).

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I campi j, k, l, m, n, consentono all'installatore di completare le informazioni relative

alle predisposizioni per il passaggio dell'aria; questo, in particolare, per i casi dove

nello stesso locale sono installati più apparecchi.

L'accertatore pertanto dovrà tenere in debito conto tutte le informazione fornite prima

di formulare l'esito dell'accertamento relativo a questo requisito essenziale per la

sicurezza.

7.3.3 Accertamento dei campi compilati del Quadro B: Materiali e componenti utilizzati

o) norma (o regola tecnica): si rileva a quale norma (o regola tecnica) di installazione fanno

riferimento i prodotti, materiali e/o i componenti utilizzati nella realizzazione dell'impianto (es.

UNI 7129, D.M. 12/04/96).

Occorre sempre verificare la congruenza con quanto indicato nel modulo Allegato I;

p) altro: la selezione di questo campo indica che sono stati (in tutto o in parte) utilizzati

prodotti, materiali e/o componenti non previsti nella norma di istallazione adottata.

Nota: Per prodotti/materiali/componenti non previsti dalla norma di installazione, anche nel

caso di esecuzione del disegno, nella tabella materiali, per ogni specifico componente, si

dovranno poter rilevare i riferimenti ad attestati, marchi e/o certificati comprovanti la validità

d'uso e la durabilità (vedi anche Parte I, p.to 5).

q) ubicazione: si deve poter rilevare il luogo o il locale di installazione dei singoli componenti

dell'impianto (es.: giardino, parete perimetrale esterna "p.p.e.", entrata, cucina, ecc.).

La sola indicazione di p.p.e. (parete perimetrale esterna) non può che essere

interpretata dall'accertatore come faccia esterna del muro perimetrale. Pertanto

l'indicazione p.p.e., associata a una indicazione di installazione sottotraccia, senza

ulteriori specificazioni viene interpretata come sottotraccia realizzato sulla facciata

esterna (parte "comune" per edifici plurifamigliari) e determina l'ESITO NEGATIVO

dell'accertamento.

Analogamente il transito non "a vista" di tubazioni in marciapiedi o cortili con

sottostanti box auto o altri ambienti ad uso diverso (soluzione non prevista dalla

normativa vigente), determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento.

r) componente: indica il tipo di componente installato (es.: tubo, rubinetto, gomito, griglia di

ventilazione, ecc.). (Per i giunti dielettrici e i rubinetti di intercettazione vedi anche quanto

specificato al punto 7.2.2.1).

Nel caso di componenti di impianto di adduzione gas che "transitano" dall'esterno all'interno

dell'abitazione e comunque dove previsto dalla norma, dovrà sempre essere presente il

componente "guaina" che consente il corretto e sicuro "attraversamento" della tubazione gas.

La mancata indicazione di presenza della guaina o l'adozione di materiali non idonei

per la loro realizzazione (nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza)

determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento.

s) materiale: indica il tipo di materiale (prevalente) con cui è stato realizzato il componente

(es. rame, acciaio, PE, ottone, PVC, ecc.).

t) quantità, diametro, lunghezza: indica quantità e dimensioni (diametro e/o lunghezza) dei

componenti sensibili (es.1: "gomiti", Quantità n° 3, Diametro mm 25, Lunghezza m --; es. 2:

"tubo", Quantità n° 1, Diametro mm 25, Lunghezza m 3,5). Non è obbligatoria l'elencazione

pezzo a pezzo dei componenti raggruppabili per tipologia e dimensioni.

u) installazione: si deve poter rilevare in modo chiaro, il tipo di istallazione effettuata (es. in

vista, interrato, a vista filettato, sottotraccia saldato, attraversamento, ecc.)

v) attestati/marchi/certificati: Vedi precedente punto Rif. 11.

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Nota: Anche in presenza di un "progetto" devono comunque essere indicati, nel Quadro B

della sez. III, la norma d'installazione adottata e gli eventuali materiali non espressamente

indicati nel progetto.

7.4. SEZ. IV: VERIFICA DELLA TENUTA/COLLAUDO

Rif. 12. la sez. IV è riservata all'attestazione degli esiti positivi dei "test" di verifica della tenuta o di

collaudo relativi a quanto realizzato, nel rispetto della norma o regola tecnica vigente(3).

Per la prova di tenuta eseguita su impianti gas domestici si considera corretto che vengano riportati, in

alternanza, i seguenti parametri:

o almeno 100 mbar (o 1000 mm CA ) per 15 min

o almeno 100 mbar (o 1000 mm CA ) per 15 min + 15 min ( o per 30 min )

o secondo UNI 7129 (vedi Appendice B)

Nel caso di impianto di adduzione gas la corretta effettuazione, con esito positivo,

della prova di tenuta o collaudo (effettuata con aria o con gas inerte) è un requisito

essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o

l'indicazione di valori dei parametri di prova non rispondenti alla normativa vigente in

materia di sicurezza, comporta l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento.

Appendice A: Informazione sui Sistemi di tubi multistrato

Appendice B: Riferimenti normativi per i casi di esito negativo dell'accertamento

evidenziati nella Parte II della guida.

(3) Al riguardo si evidenzia che le condizioni di prova per quanto attiene pressioni di verifica, tempi o perdite ammesse (solo per i camini) variano in

funzione al tipo di intervento o di impianto realizzato. In particolare:

􀂃
un impianto gas di tipo domestico deve essere collaudato a 100 mbar per 15 minuti;

􀂃
un impianto soggetto alle disposizioni del DM 12/04/96 deve essere collaudato ad:

i. 1 bar e per un tempo pari a 24 ore se le tubazioni di adduzione gas sono di 6a specie ed interrate;

ii. 1 bar e per un tempo pari a 4 ore se le tubazioni di adduzione gas sono di 6a specie e non interrate;

iii. 1 bar e per un tempo pari 30 minuti se le tubazioni di adduzione gas sono di 7a specie ed interrate;

iv. 0,1 bar e per un tempo pari 30 minuti se le tubazioni di adduzione gas sono di 7a specie e non interrate.

Per il recupero dei camini esistenti, sono richieste, ai sensi della (UNI 10845), le pressioni di prova che eseguono:

i. 40 Pa con una perdita ammessa per m2 di 2 dm3/s, se il camino funziona in pressione negativa ed è collegato ad un apparecchio

munito di ventilatore;

ii. 200 Pa con una perdita ammessa per m2 di 0,12 dm3/s, se il camino funziona in pressione positiva quando il condotto fumario è

esterno all'edificio;

iii. 200 Pa con una perdita ammessa per m2 di 0,006 dm3/s, se il camino funziona in pressione positiva quando il condotto fumario è

addossato o interno all'edificio.


 



 



 


 


 


 


 

Appendice B

Riferimenti normativi per i casi di esito negativo dell'accertamento

evidenziati nella Parte II della guida

1. Allegati tecnici incongruenti con la restante documentazione: Gli Allegati tecnici

presentati dovranno essere sempre univocamente riconducibili all'impianto, e al relativo

tipo di gas previsto, la cui documentazione è oggetto di accertamento. Nel caso

l'accertatore non riesca in nessun modo a verificare tale univoco collegamento, l'esito

dell'accertamento sarà negativo (rif. Delibera AEEG 40/04 e successive modificazioni

ed integrazioni).

2. Mancata indicazione della portata termica totale: La mancata indicazione del valore

della portata termica totale, unitamente all'impossibilità, da parte dell'accertatore, di

risalire a tale valore partendo da valori congruenti dei singoli apparecchi asserviti o

asservibili all'impianto, comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento (nessun

riferimento normativo).

3. Mancano indicazioni sul giunto dielettrico e su provvedimenti alternativi di

protezione: In assenza di indicazioni relative al giunto dielettrico e ai provvedimenti

alternativi di protezione adottati, l'accertamento avrà ESITO NEGATIVO (rif. norma UNI

7129 -3.2.2.3).

4. Mancano indicazioni sul giunto di transizione: La mancata indicazione di

presenza del giunto di transizione determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento

(rif. norma UNI 7129 - 3.2.2.3).

5. Mancano indicazioni sul rubinetto di intercettazione generale o sua scorretta

collocazione: La mancata indicazione di presenza del rubinetto di intercettazione

generale o la sua scorretta collocazione, senza indicazioni giustificative, determina

ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.1.7).

6. Mancano indicazioni sui rubinetti di intercettazione a monte delle derivazioni degli

apparecchi installati: La mancata indicazione di presenza di tali rubinetti, senza

indicazioni giustificative, determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma

UNI 7129 - 3.3.1.7).

7. Mancano indicazioni sulla cappa ad espulsione e sull'elettroventilatore ad

espulsione: Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della

combustione in atmosfera esterna mediante apposite cappe (ad espulsione) che

devono essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad

uso esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna. (…) Ne consegue

che la cappa (ad espulsione verso l'esterno e a flusso naturale o forzato) o, in

alternativa, l'elettro ventilatore (forzato ad espulsione verso l'esterno) sono "sempre

obbligatori" e che l'indicazione di questi componenti è obbligatoria sia nel caso di

apparecchi effettivamente installati, sia nel caso di apparecchi installabili. Pertanto

l'omissione di tali indicazioni comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif.

norma UNI 7129 - 3.5.1.1).

8. Locale di installazione non idoneo: La rispondenza alla normativa vigente in materia

di sicurezza del locale di installazione è un requisito importante (essenziale) per la

sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata specificazione del locale stesso può, anche

da sola, essere un'anomalia che comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento, al pari

di una indicazione che evidenzi una non conformità rispetto alla normativa vigente in

materia di sicurezza (apparecchi a gas in autorimesse, garage, box ecc.; apparecchi di

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tipo "B" in locali adibiti a camera da letto; caldaie di tipo B in locali uso bagno o doccia;

apparecchi aventi potenzialità, singola o somma, maggiore di 35 kW installati in locali ad

uso abitativo, ecc…) (rif. norma UNI 7129 - 3.5.1).

9. Mancano indicazioni sulle aperture di ventilazione nel locale di installazione o le

stesse risultano non idonee o di superficie insufficiente: La presenza di una

adeguata apertura di ventilazione (o di aerazione) nel locale di installazione (vedi anche

successivi punti j, k, l, m, n), per specifici tipi di apparecchio, è un requisito essenziale

per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o l'indicazione di un

valore non rispondente alla norma per tale superficie comporta ESITO NEGATIVO

dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.5.1).

10. Mancano indicazioni sulla modalità di evacuazione dei prodotti della combustione

o descrizione insufficiente o non a norma: La realizzazione di un corretta

predisposizione per l'evacuazione dei prodotti della combustione di ogni apparecchio

installato, è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata

descrizione o la descrizione di una modalità di scarico non rispondente alla normativa

vigente in materia di sicurezza, comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif.

norma UNI 7129 - 5.1; 5.3.1.10; 5.3.1.12).

11. Indicazione di tubazione sottotraccia su p.p.e. (parete perimetrale esterna): La sola

indicazione di p.p.e. (parete perimetrale esterna) non può che essere interpretata

dall'accertatore come faccia esterna del muro perimetrale. Pertanto l'indicazione p.p.e.,

associata a una indicazione di installazione sottotraccia, senza ulteriori specificazioni

viene interpretata come sottotraccia realizzato sulla facciata esterna (parte "comune" per

edifici plurifamigliari) e determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI

7129 - 3.3.3).

12. L'indicazione di transito non "a vista" di tubazioni in marciapiedi o cortili con

sottostanti box auto o altri ambienti ad uso diverso (soluzione non prevista dalla

normativa vigente) determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI

7129 - 3.3 oppure DM 12/4/1996 - 5.4).

13. Mancano indicazioni sulle guaine negli attraversamenti: La mancata indicazione di

presenza della guaina o l'adozione di materiali non idonei per la loro realizzazione (nel

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza) determina l'ESITO NEGATIVO

dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.1.3).

14. Mancano indicazioni sulla prova di tenuta o i parametri indicati non sono quelli

previsti dalla normativa vigente: Nel caso di impianto di adduzione gas la corretta

effettuazione, con esito positivo, della prova di tenuta o collaudo (effettuata con aria o

con gas inerte) è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la

mancata indicazione o l'indicazione di valori dei parametri di prova non rispondenti alla

normativa vigente in materia di sicurezza, comporta l'ESITO NEGATIVO

dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.4).

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