Ente Federato all'UNI
20097 – San Donato Milanese – Via S. Salvo, 1 – Tel 02 55700101 – Fax 02 52037621
www.cig.it
PROGETTO DI LINEE GUIDA
ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n.
40/04
e successive modifiche e integrazioni
Questo e' un progetto di linee guida CIG :
non deve essere considerato od usato come norma UNI - CIG
non deve essere considerato od usato come linee guida CIG
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NOTA ILLUSTRATIVA
Il progetto di LINEE GUIDA ALL'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI DELLA
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia
Elettrica e del Gas n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni
viene sottoposto ad inchiesta pubblica CIG.
Scopo delle presenti linee guida è di specificare criteri standard per l'effettuazione degli accertamenti
documentali relativamente ai "Nuovi impianti" di cui al Titolo II della Deliberazione AEEG n. 40/04 e
successive modifiche e integrazioni
Gli interessati sono invitati ad inoltrare le loro osservazioni alla Segreteria del CIG – Via S. Salvo, 1 – 20097
San Donato Milanese (MI) - fax : 02 52037621, entro e non oltre il 15 Maggio 2007.
Il Relatore della Commissione CIG B5 Il Presidente del CIG
ing. Mario Castaldi dott. ing. Enrico Aceto
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Autore:
CIG – Comitato Italiano Gas
Via S. Salvo 1 -20097 San Donato Milanese,Milano
Tel.02 52055700101 -Telefax 02 52037621
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Comitato Italiano Gas
PROGETTO DI LINEE GUIDA ALL'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 40/04
e successive modifiche e integrazioni
Introduzione
La deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/04 e successive modifiche e
integrazioni, pone in capo ai distributori di gas l'obbligo di accertare la documentazione tecnica
relativa agli impianti di adduzione dei gas combustibili distribuiti a mezzo rete. Si rende
pertanto necessario definire "criteri di accertamento" che garantiscano l'uniformità degli esiti
dell'accertamento documentale che può essere svolto, sia da personale tecnico dipendente
dal distributore, sia da personale tecnico esterno iscritto nell'elenco di una CCIAA , come
previsto dalla stessa deliberazione.
Deliberazioni e chiarimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, successivi alla prima
emanazione della deliberazione 40/04 hanno imposto una separazione tra la verifica
preliminare di completezza della documentazione pervenuta al distributore e il successivo
accertamento (eseguibile solo se la documentazione è completa) che consente all'accertatore
di rilevare le eventuali irregolarità rispetto alle norme/regole tecniche vigenti che possono
determinare l'esito "negativo" dell'accertamento stesso.
i. Scopo
Scopo delle presenti linee guida è di specificare criteri standard per l'effettuazione degli
accertamenti documentali relativamente ai "Nuovi impianti" di cui al Titolo II della
Deliberazione AEEG n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni.
ii. Termini e Definizioni
Cliente finale: è il consumatore che acquista gas per uso proprio.
Installatore: è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la
manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza.
Accertatore: è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento.
Impianto di utenza: è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori
dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione ed
dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione
del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche
per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
Impianto interno: è l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del
gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di
intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime
comprese; non comprende il gruppo di misura.
Accertamento: è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente
documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro
funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
Accertamento positivo: l'accertamento ha esito positivo quando la documentazione
esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la
sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura camerale.
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iii. Principali riferimenti legislativi e normativi
- DM 12/4/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
gassosi";
- UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione";
- UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza del gas" (solo per i casi di punto di consegna in
corrispondenza di valvola posta a monte del contatore);
- UNI 10642 "Apparecchi a gas – Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell'aria
comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione";
- UNI TS 11147 "Impianti a gas per uso domestico – Impianti per adduzione gas per usi
domestici alimentati da rete di distribuzione da bombole e serbatoi fissi di GPL realizzati
con sistemi di giunzioni a raccordi a pressare".
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PARTE I
PRESUPPOSTI PER LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITA'
DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE
1. Quadro legislativo e regolamentare di riferimento
Per lo svolgimento dell'attività di accertamento documentale il quadro regolamentare di
riferimento è costituito dalla Deliberazione 40/04 AEEG, che discende in funzione legislativa
essenzialmente dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46.
Si ricorda pertanto che la Legge 46/90 prescrive quanto segue.
Gli impianti di adduzione gas possono essere eseguiti da imprese abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti; questo vale per tutte
le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il possesso dei requisiti tecnico-professionali è previsto in capo all'imprenditore (titolare). In
alternativa, il titolare prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
Nel caso in cui per i materiali e i componenti degli impianti non siano state seguite le norme
tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare
nella Dichiarazione di Conformità la norma di buona tecnica adottata.
In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, i componenti e gli impianti per il cui uso
o per la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di
normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE1, se dette norme
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la Dichiarazione
di Conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice (e dal responsabile tecnico se diverso dal titolare) e recante i numeri di partita IVA
e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il
progetto (non è citato nella Legge lo "schema delle opere").
La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza
alle stesse, completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.
rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti, cioè quelli non soggetti a norme (da elencare) il firmatario deve dichiarare
che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge
n. 46/90. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.
Quando questo è rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire
indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili.
Ad esempio, per gli impianti gas:
1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione;
4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi (ove previsto).
1 Oggi sostituita dalla direttiva 98/34 CE
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La modulistica prevista per la Dichiarazione di Conformità cita, tra gli allegati obbligatori,
anche lo schema delle opere; la legenda precisa che per schema dell'impianto realizzato si
intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando
questo esiste), in definitiva non viene richiesto esplicitamente né uno schema dell'impianto, ne
una planimetria.
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve
essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della Dichiarazione.
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio: impianto di
adduzione gas – ditta A e installazione e collegamento apparecchi – ditta B), la Dichiarazione
di Conformità dell'ultima Ditta deve riportare i riferimenti alle Dichiarazioni di Conformità dei
precedenti lavori e allegare una documentazione tecnica, per quanto possibile, completa.
La Dichiarazione di Conformità deve essere resa sulla base del modello previsto dal DM
20/2/92.
Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a
34,8 kW devono essere progettati.
I progetti devono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici (anche in forma
integrata limitatamente all'impianto gas), nonché una relazione tecnica sulla consistenza e
sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso,
con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Se l'impianto a base di progetto è variato in opera, il progetto presentato in via preventiva
all'atto della richiesta di concessione edilizia deve essere integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al
progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua Dichiarazione di Conformità.
Nel mese di giugno 2005 è stata pubblicata la guida CIG "Gli allegati obbligatori alla
Dichiarazione di Conformità – Guida alla compilazione" (nel seguito "Guida compilazione")
contenente indicazioni per la corretta compilazione degli stessi "Allegati obbligatori" e una
proposta di modulistica tipo.
Rispetto alla Guida compilazione CIG, la presente "guida per l'accertamento documentale"
propone l'integrazione della modulistica tipo con un nuovo foglio contenente tabelle a
compilazione guidata per la descrizione esaustiva dei sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione di ogni apparecchio installato (vedi p.to 7.3.2, lettera i e allegato 1).
Gli "Allegati Obbligatori" predisposti secondo le indicazioni della Guida compilazione CIG, con
l'integrazione sopra descritta, rispondono alle esigenze informative previste dalla legislazione
vigente; non si può tuttavia escludere che Allegati Obbligatori realizzati in modo diverso
possano ugualmente soddisfare gli obblighi legislativi precedentemente esposti. Per questi
casi la Guida compilazione CIG e le integrazioni proposte dalla presente "guida per
l'accertamento documentale" costituiscono un riferimento in termini di contenuto minimo delle
informazioni necessarie a descrivere compiutamente l'impianto gas realizzato o il lavoro
eseguito su tale impianto.
Nel caso di impianti realizzati in edifici non compresi nel campo di applicazione della legge
46/90, al fine dell'accertamento documentale previsto dalla Deliberazione AEEG n. 40/04, per
la compilazione degli Allegati Obbligatori alla "dichiarazione dell'Installatore", dichiarazione
che rispecchia il format e i contenuti della Dichiarazione di Conformità (L. 46/90), fatta salva
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l'assenza dei riferimenti alla Legge, potrà ancora essere utilizzata la Guida compilazione CIG
con le integrazioni sopra descritte.
La presente "guida per l'accertamento documentale" regolato dalla Deliberazione AEEG n.
40/04 è altresì valida sia per gli impianti compresi nello scopo e campo di applicazione della
legge 46/90, sia per quelli non compresi.
Si evidenzia che gli accertamenti documentali eseguiti su impianti non ancora completati, o
comunque prima che siano state eseguite le prove di sicurezza e di funzionalità con gas, non
consentono di attestare l'assoluta conformità degli stessi alle leggi/ norme di riferimento, in
quanto è ancora possibile che nuovi difetti si originino all'atto del completamento dell'impianto
e/o che difetti occulti emergano solo con la messa in servizio dell'impianto.
2. Esame della documentazione ai fini dell'accertamento documentale
L'esame della documentazione pervenuta al distributore ai fini dell'accertamento documentale
può essere suddiviso in due fasi: VERIFICA DOCUMENTALE e ACCERTAMENTO
DOCUMENTALE.
La fase di "verifica documentale" più a carattere formale, riguarda la completezza dei
documenti presentati: in particolare i moduli "Allegato H" e "Allegato I"; di questi il modulo
Allegato I, a cura dell'installatore dovrà essere completo dei relativi allegati obbligatori a
contenuto tecnico. Inoltre, per gli impianti soggetti alla Legge 46/90, occorre verificare anche
la presenza del certificato di abilitazione (o la "visura camerale") che attesta l'abilitazione della
Ditta all'esecuzione di lavori sugli impianti gas (L. 46/90, art.1, comma 1, lettera e).
Nell'espletamento della verifica documentale occorre in particolare rilevare:
- la presenza fisica dei moduli necessari;
- la presenza e la leggibilità delle firme (supportate dal codice fiscale, nel caso del
Cliente finale e dal timbro e dalla partita IVA, nel caso della Ditta Installatrice);
- l'effettiva compilazione dei campi "obbligatori" di ogni modulo;
- la congruenza dei contenuti della coppia di moduli (Allegato H e Allegato I) da
controllare in maniera incrociata per garantire che non ci siano errori tali da rendere
nulla la documentazione presentata;
- la presenza e la validità del certificato di abilitazione o della visura camerale (la data
del modulo Allegato I che attesta la fine dei lavori deve essere compresa almeno
entro sei mesi dalla data di produzione del documento di abilitazione o dalla data di
conferma di validità mediante autodichiarazione in calce da parte del titolare della
Ditta);
- la presenza fisica degli Allegati Obbligatori a contenuto tecnico in relazione agli
obblighi di Legge.
Solo in caso di esito positivo della verifica documentale è possibile procedere
all'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE che consiste in un controllo dei contenuti della
documentazione tecnica (Allegati Obbligatori e ulteriori documenti tecnici collegati).
E' la fase finale ma anche quella più significativa dell'iter di esame della documentazione
pervenuta in quanto consente di rilevare l'effettiva coerenza dei contenuti dei documenti
presentati con la normativa applicabile allo specifico impianto.
Nella "Parte II" della presente guida dedicata all'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEGLI
ALLEGATI OBBLIGATORI, si farà in particolare riferimento alla modulistica e alle indicazioni
contenute nella Guida compilazione CIG.
Questa biunivocità di riferimenti faciliterà la comunicazione delle motivazioni di eventuali esiti
negativi, in particolare quando la documentazione è già stata predisposta dall'installatore
seguendo la sopra citata Guida compilazione del CIG.
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Anche nel caso di documentazione presentata con "format" differenti il criterio di accertamento
proposto nella presente guida aiuta comunque l'accertatore nella ricerca dei contenuti
essenziali per arrivare ad una corretta valutazione, garantendo una maggiore omogeneità
degli esiti di accertamento.
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3. L'individuazione delle "non conformità"
L'esecuzione dell'accertamento documentale comporta che per ogni elemento controllato, si
esprima un giudizio secondo le tre tipologie di risultati nel seguito riportate:
- "a norma", se perfettamente conforme alla normativa applicabile per quel punto dell'impianto
o per quel controllo;
- "fuori norma" se si riscontrano non conformità rispetto alla normativa applicabile;
- "non verificabile" quando per un elemento descrittivo "atteso" (vedi Parte II), non ci sono
sufficienti informazioni per esprimere il giudizio certo nelle due forme precedenti.
Ai fini dell'esito dell'accertamento documentale, sia il "fuori norma", sia il "non verificabile"
relativo ad un elemento dell'impianto giudicato "indispensabile" per la sicurezza di
funzionamento dell'impianto, condurranno all'esito negativo dell'accertamento
documentale (vedi Parte II).
3.1 Accertamento documentale dei casi di impianto "nuovo" parzialmente preesistente.
In caso di totale assenza della documentazione di conformità e fino alla pubblicazione da
parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di
sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26, vale quanto previsto all'art. 18.4
della Del. 40/04.
In tal caso non è previsto l'accertamento della documentazione presentata.
Nel caso di impianto di utenza nuovo, realizzato in più fasi e da più Ditte e per il quale, per
motivi eccezionali, non sono reperibili le Dichiarazioni di Conformità parziali precedenti è
possibile procedere come segue.
Ai fini dell'accertamento è sufficiente che l'installatore che realizza il completamento
dell'impianto di utenza, negli allegati tecnici obbligatori:
1. dichiari il tipo di intervento effettuato sull'impianto di utenza;
2. dichiari la compatibilità di quanto realizzato con l'impianto preesistente;
3. specifichi di aver effettuato per l'impianto, nella sua interezza e nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza, le prove e le verifiche finalizzate a garantire:
• la compatibilità della parte preesistente con la parte di impianto effettivamente
realizzata (verifica assenza di dispersioni, compatibilità tra gli apparecchi preesistenti
nello stesso locale e/o interagenti con i nuovi apparecchi installati, ecc.).
• il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (con esclusione delle prove che
necessitano che la fornitura di gas sia attiva).
Qualora l'impianto sia soggetto ad obbligo di progetto, o comunque sia stato eseguito a
seguito di un progetto, lo stesso deve sempre essere allegato.
La dichiarazione di cui al punto 1. è effettuata, nel caso di utilizzo di allegati tecnici obbligatori
redatti conformemente alla Guida compilazione CIG, alla Sezione II - Relazione schematica –
Quadro A – Scenario A, avendo cura di non dichiarare la realizzazione di nuovo impianto gas.
Le prove e le verifiche di cui al punto 3. devono essere documentate (insieme agli allegati
tecnici obbligatori).
4. Accertamento documentale di lavori eseguiti in conformità ad un progetto
L'accertamento documentale (vedi definizioni) ha lo scopo di "accertare" lo "stato di sicuro
funzionamento" dell'impianto gas oggetto dell'intervento descritto (realizzazione o
completamento).
Oggetto principale dell'accertamento documentale è pertanto l'intervento effettuato.
Nel caso di lavori eseguiti in conformità ad un progetto, sia esso obbligatorio per la specifica
tipologia o taglia dell'impianto, sia esso predisposto per libera iniziativa della Ditta esecutrice
dei lavori o del committente, nella compilazione degli allegati obbligatori la Ditta esecutrice i
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lavori dichiarerà che l'esecuzione è avvenuta in conformità ad un progetto, che dovrà fare
parte della documentazione da accertare.
La presenza del progetto solleva la Ditta installatrice dalla compilazione di quelle parti degli
allegati obbligatori che diventerebbero una sostanziale replica di quanto descritto dal progetto
stesso.
Sarà pertanto superflua l'esecuzione di un disegno (Sez. II – Quadro B della Guida
compilazione CIG) e della lista dei materiali e componenti utilizzati (Sez.III – Quadro B della
Guida compilazione CIG).
La Guida compilazione CIG richiede però che venga sempre compilata la tabella degli
apparecchi "installati" o "installabili" (Sez. III – Quadro A). Questo anche a tutela della Ditta
installatrice che solo in questo modo può chiarire in maniera esaustiva quali e quanti
apparecchi abbia effettivamente collegato all'impianto o abbia reso installabili mediante
realizzazione delle predisposizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza,
senza peraltro procedere al collegamento fisico degli stessi o, ancora, se siano state
predisposte le sole prese chiuse da tappi lungo l'impianto di adduzione gas. Prese delle quali
l'installatore è tenuto a conoscere, e quindi a dichiarare, solo la portata termica (utilizzata per
calcolare la portata termica complessiva necessaria a dimensionare l'impianto di adduzione
gas) ma non la futura effettiva destinazione d'uso.
Inoltre dovranno sempre essere compilate la sezione I (riferimenti e descrizione dei lavori
eseguiti), la sezione II – Quadro A e la sezione IV (prova di tenuta/collaudo).
L'accertatore, a sua volta, verificherà che siano compilate tutte le sezioni necessarie e
ricercherà sul progetto le informazioni omesse negli allegati obbligatori.
E' fondamentale che dall'insieme dei documenti presentati l'accertatore abbia a disposizione,
come minimo, i contenuti previsti dalla Guida compilazione per gli allegati obbligatori CIG,
comprendenti una descrizione esaustiva dell'impianto gas (progetto) e del lavoro
effettivamente eseguito dall'installatore (allegati obbligatori).
Per quanto possibile, nel caso di informazioni confrontabili sui due documenti, l'accertatore
verificherà anche la congruenza tra quanto previsto dal progetto e quanto effettivamente
realizzato dalla Ditta esecutrice i lavori, nonché le dichiarazioni rese a giustificazione di
eventuali difformità (ad esempio le già citate varianti relative al collegamento degli apparecchi
di utilizzazione).
Determineranno l'esito negativo dell'accertamento documentale:
- le eventuali non conformità rilevate rispetto e a quanto previsto dalla legislazione vigente,
ancorché avvallate dal progetto stesso;
- le rilevanti difformità tra progetto e il lavoro effettivamente eseguito.
5. Impiego di materiali non previsti dalla norma di installazione vigente e riferimenti a
norme di altri Paesi
Fatto salvo quanto definito e proposto per l'accertamento dei "sistemi di tubi multistrato"
(vedi "Appendice A"), a seguito di specifiche indicazioni Ministeriali, il CIG rifacendosi alla
legislazione di specie2 ha, già in precedenti occasioni, evidenziato che pur restando la norma
UNI lo specifico riferimento che riporta prescrizioni per la salvaguardia della sicurezza degli
impianti gas, le disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza "non escludono in
assoluto la possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi adottando scelte/soluzioni
impiantistiche/norme tecniche diverse dalle norme UNI purché" le stesse "assicurino un livello
di sicurezza almeno equivalente a quello delle norme UNI". L'onere della dimostrazione di
"equivalenza" ricade direttamente sull'installatore che, qualora gli sia richiesto dagli Organismi
competenti, dovrà dimostrare che la sua realizzazione soddisfa comunque le prescrizioni di
legge.
2 Con particolare riferimento al DPR 447/91
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La legislazione vigente in materia di sicurezza, come già evidenziato nel capitolo 1. di questa
guida, nel caso in cui per i materiali e i componenti degli impianti non siano state seguite le
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, prevede che
l'installatore riporti nella Dichiarazione di Conformità la norma di buona tecnica adottata.
Anche in questo caso si fa riferimento al concetto di sicurezza equivalente, quale
discriminante per poter considerare "a regola d'arte" i materiali, i componenti e gli impianti per
il cui uso o per la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi
di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE.
L'installatore o il progettista hanno pertanto sempre la possibilità di riferirsi a norme tecniche
emanate da Organismi di normalizzazione riconosciuti, diverse dalle norme tecniche UNI e
CEI, purché tali norme siano opportunamente e appropriatamente citate anche negli allegati
alla Dichiarazione di conformità (vedi anche la Guida compilazione CIG) .
Il riferimento a norme di emanazione diversa da UNI/CEI è sicuramente un modo di dimostrare
di aver operato con criteri di sicurezza equivalente unitamente alla presentazione di specifica
documentazione tecnica fornita dal produttore di componenti non previsti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza (vedi anche la Guida compilazione CIG).
L'accertatore prenderà atto della dichiarazione di sicurezza equivalente prodotta
dall'installatore.
In ogni caso la documentazione presentata a supporto dovrà essere leggibile e facilmente
controllabile da parte dell'accertatore; soprattutto dovrà essere strettamente pertinente al tipo
di variante che si è adottata nell'esecuzione dei lavori.
L'accertatore valuterà inoltre la documentazione messa a sua disposizione con criteri di
confronto a quanto prescritto dalle norme nazionali anche se non sono di riferimento per il
caso specifico.
In caso di dubbio, sempre in analogia con i casi di accertamento effettuato facendo riferimento
alla normativa nazionale, deciderà se sussistono gli estremi di situazione "fuori norma" o "non
verificabile" che, come già detto, conducono all'esito negativo dell'accertamento.
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PARTE II
L'ACCERTAMENTO DEGLI "ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI"
con riferimento alla modulistica e alle indicazioni contenute nella guida CIG del 2005
"Gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità"
6. RILIEVI A CARATTERE GENERALE
Superata la "verifica preliminare di completezza" della documentazione pervenuta (vedi parte I) si
può procedere con l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE.
In questa fase è opportuno ricordare che non sussiste per l'installatore l'obbligo di utilizzare solo
ed esclusivamente i moduli proposti dalla Guida compilazione CIG (integrati con l'allegato 1 alla
presente "guida per l'accertamento documentale"), e che pertanto gli stessi possono essere
predisposti con format differenti.
Un primo esame della documentazione nel suo insieme è consigliabile per acquisire subito
elementi conoscitivi indispensabili o comunque utili al successivo controllo delle singole sezioni
degli allegati obbligatori.
Inoltre è sempre opportuno verificare l'integrità e la completezza della documentazione da
accertare, ad esempio rilevando la congruenza delle eventuali numerazioni dei fogli che
compongono il documento stesso.
Gli Allegati tecnici presentati dovranno essere sempre univocamente riconducibili all'impianto
considerato, e al relativo tipo di gas previsto, la cui documentazione è oggetto di accertamento.
Nel caso l'accertatore non riesca in nessun modo a verificare tale univoco collegamento,
l'esito dell'accertamento sarà negativo.
La comunicazione dell'eventuale esito negativo dell'accertamento deve comprendere una
succinta ma esaustiva descrizione dell'anomalia rilevata, con indicazione del relativo riferimento
legislativo/normativo che si ritiene non rispettato.
6.1 Portata termica nominale complessiva dell'impianto gas
Il rilevamento della portata termica nominale complessiva dell'impianto gas, nelle prime fasi
dell'accertamento, è di fondamentale importanza per il successivo esame del contenuto della
documentazione presentata, con riferimento alla normativa tecnica applicabile.
Per quanto attiene la portata termica nominale dei singoli apparecchi (preesistenti, installati o
installabili) e/o delle sole prese o predisposizioni realizzate, fa fede quanto dichiarato
dall'installatore. Nel caso di discordanze l'accertatore assume, come portata termica
complessiva dell'impianto, il maggiore fra i due seguenti valori:
a. valore della portata termica totale Qn (dichiarato dall'installatore);
b. valore somma delle portate termiche dichiarate dei singoli apparecchi allacciati,
installabili o per i quali l'impianto è stato predisposto (prese chiuse con tappo).
Può essere utile riassumere i valori limite e i "campi" di portata termica complessiva degli
impianti (a gas o termici), adottati dai principali disposti normativi di riferimento per la
presente "guida per l'accertamento documentale":
1) la Deliberazione 40/04 identifica tre "campi" di portata termica complessiva dell'impianto
gas:
- portata termica non maggiore di 34,8 kW
- portata termica maggiore di 34,8 kW e non maggiore di 116 kW
- portata termica maggiore di 116 kW
2) la norma UNI 7129 si applica, tra l'altro, agli impianti gas con apparecchi aventi singola
portata termica nominale non maggiore di 35 kW.
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3) il Decreto del Ministero degli Interni del 12 Aprile 1996 si applica agli "impianti termici",
alimentati con gas combustibile, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
Si ricorda che ai fini dell'applicazione del DM 12/4/96, allo scopo di determinare se gli
apparecchi domestici aventi singola portata termica non superiore a 35 kW, possono essere
installati nello stesso locale ad uso abitativo o debbono essere installati in centrale termica,
bisogna valutare la finalità di utilizzo degli apparecchi medesimi.
Ad esempio:
caso a) una caldaia da 24 kW ed uno scaldabagno da 18 kW potranno essere installati nello
stesso locale ad uso abitativo, seguendo la norma UNI 7129;
caso b) due caldaie da 24 kW non potranno essere installate nello stesso locale a uso
abitativo, ma dovranno essere installate in una Centrale Termica, come previsto dal
DM 12/4/96.
4) il DPR 447/91 (regolamento di attuazione della Legge 46/90) fissa l'obbligo di progetto per
impianti gas di portata termica superiore a 34,8 kW. Quindi per gli impianti di adduzione gas,
soggetti alla Legge 46/90, che alimentano più apparecchi di singola portata termica minore o
uguale a 35 kW, ma il cui valore somma supera i 34,8 kW, si avrà sempre l'obbligo del
progetto.
6.2 Altri rilievi a carattere tecnico generale
Le principali anomalie di tipo tecnico a carattere generale, rilevabili dalla documentazione
fatta pervenire dal Cliente finale alla società di distribuzione possono essere in linea di
massima le seguenti:
- La non rilevabilità o la totale incongruenza del valore di portata termica complessiva
dell'impianto (vedi anche precedente paragrafo);
- Allegati tecnici obbligatori, a compendio dell'attestazione di corretta esecuzione
dell'impianto (modulo Allegato I), presenti firmati ma non leggibili o incongruenti dal
punto di vista tecnico;
- La mancanza, tra gli allegati tecnici obbligatori, della dichiarazione di effettuazione della
prova di tenuta/collaudo dell'impianto di adduzione gas (eseguita con aria o gas inerte in
pressione) (vedi punto 7.4.);
- L'impiego di materiali non ammessi dalla norma o regola tecnica dichiarata
dall'installatore come riferimento per il lavoro eseguito e la concomitante omissione della
relativa "dichiarazione di sicurezza equivalente".
La mancanza di ulteriori indicazioni a carattere tecnico formale può essere ritenuta,
dall'accertatore, un'anomalia minima, se rilevata nell'ambito di una documentazione
nell'insieme ben compilata, (esempio: la mancata selezione (crocetta) di allegati obbligatori
comunque presenti nella documentazione).
L'indicazione di avere seguito una norma specifica (ed appropriata, es. UNI 7129),
specie se citata nell'ambito di attuazione di una legge, sottende la presunzione del
rispetto della regola dell'arte; in quanto citandola nella dichiarazione di conformità
l'installatore si assume la responsabilità di avere applicato la norma nei punti
pertinenti.
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7. CHECK LIST DEGLI ELEMENTI CHE SE ERRATI O MANCANTI COMPORTANO
ESITO NEGATIVO DELL'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE
7.1 SEZ. I: RIFERIMENTI INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE
7.1.1 Accertamento dei campi compilati della sezione I del modulo
La mancata compilazione di campi (Rif. da 1. a 5) relativi alla sezione I "Riferimenti inerenti
alla documentazione" non comporta, da sola, la negatività dell'accertamento, se i documenti
necessari sono comunque presenti. In particolare (Rif. 6.) la compilazione da parte
dell'installatore del quadro C della sez. I è sempre facoltativa.
7.2 SEZ. II: RELAZIONE SCHEMATICA
7.2.1 Accertamento dei campi compilati del Quadro A del modulo
La "portata termica totale" (Qn) dell'impianto gas sul quale sono stati eseguiti i lavori
(realizzazione, modifica, sostituzione apparecchi, ecc.), è la somma delle portate termiche
nominali (kW) di tutti gli apparecchi gas per i quali l'impianto è predisposto, siano essi
preesistenti, installati e collegati in fase di realizzazione dell'impianto o collegabili in tempi
successivi (apparecchio "installabile" o sola "predisposizione" delle prese chiuse con tappo).
La mancata indicazione del valore della portata termica totale, unitamente
all'impossibilità, da parte dell'accertatore, di risalire a tale valore partendo da valori
congruenti dei singoli apparecchi asserviti o asservibili all'impianto, comporta: ESITO
NEGATIVO dell'accertamento.
Scenario A (Rif. 7):
Selezioni incongruenti delle voci di scenario non comportano, da sole, esito negativo
dell'accertamento.
Scenario B:
Alla voce "Con apparecchi collegati…" si deve trovare indicata la potenzialità somma di tutti
gli apparecchi effettivamente collegati all'impianto gas per il quale si sta effettuando
l'accertamento documentale (Q "apparecchi collegati" cioè preesistenti e/o installati).
Alla voce "Solo predisposizione….." si deve trovare indicata la potenzialità residua (Qn – Q
"apparecchi collegati") dell'impianto, a disposizione delle eventuali prese gas, chiuse con un
tappo avvitato, che costituiscono gli eventuali punti di prelievo futuri. Nelle predisposizioni
sono compresi anche gli apparecchi "installabili", per i quali però, pur non avendo effettuato il
collegamento, l'installatore è tenuto a realizzare, e pertanto a descrivere nella successiva
"Sez. III – Quadro A: Apparecchiature", tutte le ulteriori predisposizioni (ventilazione,
aerazione e scarico) prescritte dalla normativa tecnica vigente.
Nel caso di sola predisposizione di prese non è pertanto obbligatoria la descrizione degli
apparecchi collegabili in futuro, ne la descrizione delle relative predisposizioni (ventilazione,
aerazione e scarico) (vedi anche 7.3.2, lettera g).
Scenario C:
La corretta compilazione dello scenario C non è rilevante ai fini dell'accertamento comunque
una delle due voci previste, alternative fra loro, dovrebbe essere sempre selezionata.
7.2.2 Accertamento dei campi compilati del Quadro B: Disegno dell'impianto realizzato
Rif. 8. La sez. II: "Relazione schematica" – Quadro B (nel seguito chiamata "disegno") e la
Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali e componenti impiegati - Quadro B: "Materiali
utilizzati" (nel seguito chiamata "tabella materiali"), possono essere compilate entrambe o in
alternativa.
Il disegno e la tabella materiali, possono essere omessi entrambi solo alla presenza di un
progetto. Ai fini dell'accertamento documentale il progetto dell'impianto gas (sia esso
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obbligatorio o facoltativo) dovrà contenere come minimo tutti gli elementi previsti dalla Guida
compilazione CIG.
Nel caso di esecuzione del disegno e/o compilazione della tabella materiali anche in
presenza di un progetto, gli elementi descrittivi dei documenti presentati dovranno essere
congruenti fra loro e nel loro insieme dovranno contenere, come minimo, tutti gli elementi
previsti dalla Guida compilazione CIG.
Analogamente, nel caso di scelta, da parte dell'installatore, di esecuzione del solo disegno,
lo stesso dovrà contenere (ben leggibili) almeno tutte le informazioni previste nelle voci della
tabella materiali.
La tabella materiali deve essere sempre compilata per i componenti o i materiali non
riconducibili alla norma di installazione adottata. Questo anche nel caso di esecuzione del
disegno (Rif. 9 – 11).
Nel caso la tabella materiali sia utilizzata da sola, al fine di evitare esiti negativi per
incomprensibilità dei suoi contenuti (vedi punto 6.2), la compilazione dovrà tenere conto del
fatto che dalla descrizione che ne deriva, l'accertatore possa determinare la corretta
realizzazione dell'impianto, almeno per tutti gli aspetti trattati nella presente guida (a titolo
esemplificativo si richiamano gli esempi riportati nella Guida compilazione CIG, che riportano
elenchi ordinati dei principali componenti, almeno per quanto concerne l'ubicazione, e non
una lista disordinata degli stessi).
Le informazioni mancanti nella documentazione fornita (disegno e/o elenco materiali),
relative a specifici componenti, devono essere considerate dall'accertatore come
"inesistenza" del componente stesso nell'impianto realizzato.
La mancata indicazione (e conseguente presunta "inesistenza") di un componente
determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento, solo se tale mancanza ricade in uno
dei casi di negatività determinabili utilizzando i criteri della presente guida.
7.2.2.1 Giunto dielettrico
Il giunto dielettrico è necessario e deve essere collocato "fuori terra in prossimità della risalita
della tubazione" e comunque in prossimità dell'edificio (prima dell'ingresso della tubazione
all'interno dell'edificio), per tutti i tratti interrati di tubazione metallica (tubi in acciaio o rame)
che comunque devono essere protetti dalla corrosione con idonei rivestimenti.
Nel caso di mancata installazione del giunto dielettrico, l'installatore deve descrivere i
provvedimenti alternativi adottati per proteggere l'impianto e gli utilizzatori, impedendo
qualsiasi possibilità di contatto tra il tratto di tubazione metallica interrata ed il terreno
circostante.
In assenza di indicazioni relative al giunto dielettrico e ai provvedimenti alternativi di
protezione adottati, l'accertamento avrà ESITO NEGATIVO.
7.2.2.2 Giunto di transizione polietilene - metallo
Con riferimento alla norma tecnica vigente (UNI 7129), le giunzioni miste, tubo di polietilene con
tubo metallico, devono essere realizzate mediante un raccordo speciale polietilene-metallo,
(giunto di transizione) avente estremità idonee per saldatura sul lato polietilene e per giunzione
filettata o saldata sul lato metallo. In nessun caso tale raccordo speciale può sostituire il giunto
dielettrico.
La mancata indicazione di presenza del giunto di transizione determina ESITO
NEGATIVO dell'accertamento.
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7.2.2.3 Rubinetto generale di intercettazione
Il rubinetto generale di intercettazione da porre all'interno dell'alloggio (inteso come
abitazione), in posizione accessibile, può essere omesso quando il contatore di gas con il
proprio rubinetto di intercettazione è posto su un balcone facente parte dell'appartamento.
Nei casi di contatore posto in cortile o sulla recinzione il rubinetto di intercettazione è quindi
obbligatorio. In termini di equivalenza della sicurezza pertanto il rubinetto può anche essere
posto all'esterno dell'edificio, purché in posizione facilmente accessibile all'utente e non
accessibile a terzi (ad esempio su un balcone o terrazzo di pertinenza dell'appartamento va
bene, su terrazzo condominiale accessibile a terzi non va bene).
Nei casi nei quali il punto scelto per l'ubicazione del rubinetto di intercettazione garantisce
l'accessibilità all'utente ma potrebbe comportare una possibilità di accesso anche di terzi,
"devono essere indicate dall'installatore le misure prese per scoraggiare l'uso improprio dei
dispositivi di intercettazione" da parte dei terzi (ad esempio mediante l'impiego di rubinetti il
cui riarmo sia possibile solo mediante una chiave o altri attrezzi).
In ogni caso sono sempre necessari, e devono pertanto essere indicati dall'installatore, i
rubinetti di intercettazione a monte delle derivazioni degli apparecchi installati.
La mancata indicazione di presenza del rubinetto di intercettazione o la sua scorretta
collocazione, senza indicazioni giustificative, determina ESITO NEGATIVO
dell'accertamento.
Analogamente la mancata indicazione di presenza dei rubinetti di intercettazione a
monte delle derivazioni degli apparecchi installati, determina ESITO NEGATIVO
dell'accertamento.
7.3 SEZ. III: TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IMPIEGATI
7.3.1 Indicazioni specifiche per gli apparecchi di cottura
Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione in atmosfera
esterna mediante apposite cappe (ad espulsione) che devono essere collegate a camini
singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad uso esclusivo delle cappe o direttamente in
atmosfera esterna.
Le cappe aspiranti elettriche devono evacuare in apposito camino singolo o in atmosfera
esterna.
Le cappe filtranti "a ricircolo" (cioè prive di possibilità di evacuazione in atmosfera esterna)
non sono idonee allo scopo.
In caso non esista la possibilità di installazione della cappa, è consentito l'impiego di un
elettro ventilatore, installato su vetro finestra o su parete esterna da mettere in funzione
contemporaneamente all'apparecchio.
Ne consegue che la cappa (ad espulsione verso l'esterno e a flusso naturale o forzato) o, in
alternativa, l'elettro ventilatore (forzato ad espulsione verso l'esterno) sono "sempre
obbligatori" e che l'indicazione di questi componenti è obbligatoria sia nel caso di apparecchi
effettivamente installati, sia nel caso di apparecchi installabili.
Pertanto l'omissione di tali indicazioni comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento.
Nel caso di "sola predisposizione" delle prese, chiuse con tappo, gli apparecchi non saranno
dichiarati "installabili" e non dovranno essere indicati nella relativa tabella del Quadro A.
Solo in questo caso può essere omessa sia la realizzazione, sia la relativa descrizione, delle
predisposizioni per l'ingresso dell'aria e per lo scarico dei prodotti della combustione (vedi
anche p.to 7.2.1 –Scenario B).
7.3.2 Accertamento dei campi compilati del Quadro A: Apparecchiature
a) ubicazione: da questo campo, in particolare nel caso di installazione effettuata all'interno
dell'abitazione, si deve poter rilevare con precisione la funzione d'uso del locale (es.: vano
tecnico, cucina, bagno, ecc.) in cui sono dichiarate installate o installabili le apparecchiature
o nel quale è stata realizzata la predisposizione (sola presa). Per gli apparecchi di tipo A e
per gli scaldabagni di tipo B installati in bagno, deve essere indicata anche la volumetria [m3]
del locale di installazione.
La rispondenza alla normativa vigente in materia di sicurezza del locale di installazione è
un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata specificazione
del locale stesso può, anche da sola, essere un'anomalia che comporta ESITO NEGATIVO
dell'accertamento, al pari di una indicazione che evidenzi una non conformità rispetto alla
normativa vigente in materia di sicurezza (apparecchi a gas in autorimesse, garage, box
ecc.; apparecchi di tipo "B" in locali adibiti a camera da letto; caldaie di tipo B in locali
uso bagno o doccia; apparecchi aventi potenzialità, singola o somma, maggiore di 35 kW
installati in locali ad uso abitativo, ecc…) (rif. norma UNI 7129/01 - 3.5.1).
b) apparecchio: da questo campo si deve poter rilevare la funzione d'uso della apparecchiatura
installata (es. piano di cottura, forno a gas, scaldacqua, caldaia, ecc.).
c) tipo: l'installatore dovrebbe precisare con una "lettera" (anche senza pedici numerici) la
classe di appartenenza dell'apparecchiatura installata ai sensi della norma UNI 10642 - tipo
Ay, tipo Bxy, tipo Cxy..
In caso di omissione del "tipo di apparecchio" (è sufficiente la lettera senza i pedici
numerici), l'accertatore applicherà i criteri più restrittivi (tipo A per stufe e radiatori,
tipo B per scalda acqua e caldaie) per tutte le valutazioni relative ai locali di
installazione alle aperture di ventilazione e aerazione e all'evacuazione dei prodotti
della combustione.
d) modello/marca: il campo serve ad indicare il modello, la marca ed il produttore
dell'apparecchiatura (si tratta di informazioni facoltative).
e) portata termica: la portata termica (o potenza al focolare) nominale espressa in kW
relativa ad ogni apparecchio installato, installabile o preesistente, deve essere congruente
con i valori indicati in precedenza (vedi punto 7.2.1).
f) tipo di collegamento: si rileva, da questo campo, come è stato realizzato il collegamento
tra la tubazione di adduzione gas e l'apparecchiatura (es. tubo flessibile in gomma, tubo
flessibile in acciaio, tubo rigido, ecc.).
g) installato/preesistente/installabile: in questo campo le tre possibili indicazioni hanno i
seguenti significati:
- installato: l'installazione, con collegamento dell'apparecchio, fa parte dell'intervento in
esame, l'apparecchio deve essere compiutamente descritto con le relative predisposizioni
per l'ingresso dell'aria e lo scarico dei fumi previste dalla normativa vigente in materia di
sicurezza.
- installabile: è previsto il successivo collegamento di uno specifico tipo di apparecchio
descritto in tabella, pertanto oltre alla "presa gas" (chiusa con il tappo), sono state realizzate
anche le predisposizioni per l'ingresso dell'aria e per lo scarico dei fumi, previste, per quel
tipo di apparecchio, dalla normativa vigente in materia di sicurezza – se non sono note o
comunque non si intendono fissare le caratteristiche dell'apparecchio che dovrà essere
successivamente collegato, ed è pertanto stata realizzata la predisposizione della sola
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presa con tappo, per tale apparecchio non è necessario compilare il presente Quadro A
(vedi anche 7.2.1 – Scenario B);
- preesistente: l'apparecchiatura descritta era già stata precedentemente installata e
collegata;
- predisposizione (sola presa): nel corso dell'intervento in esame è stata realizzata solo la
predisposizione (presa) al futuro collegamento di apparecchi. La presa deve sempre essere
lasciata chiusa con tappo opportunamente sigillato che deve essere indicato nell'elenco dei
materiali e/o nel disegno. Nel presente Quadro A non servono altre indicazioni se viene
scritto in questo campo: predisposizione o sola presa.
Eventuali altre indicazioni non devono essere considerate ai fini dell'accertamento
documentale.
h) ventilazione: si deve rilevare, per ogni apparecchio descritto nella tabella, che necessiti di
tale predisposizione, il valore della sezione dell'apertura di ventilazione prevista dalla norma
tecnica adottata (comprese le eventuali maggiorazioni richieste dalla norma: ad esempio il
raddoppio di superficie di ventilazione per i piani di cottura non "valvolati" cioè senza
dispositivi per la sicurezza in caso di spegnimento di fiamma).
La presenza dell'adeguata apertura di ventilazione (o di aerazione) nel locale di
installazione (vedi anche successivi punti j, k, l, m, n), per specifici tipi di apparecchio,
è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata
indicazione o l'indicazione di un valore non rispondente alla norma per tale superficie
comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento.
ATTENZIONE: i campi "ventilazione" relativi ai singoli apparecchi possono essere
utilizzati dall'installatore per il calcolo della quota parte di superficie di ventilazione
necessaria per quello specifico apparecchio. In questo caso tali valori non
rappresentano l'effettivo valore di superficie dell'apertura realizzata.
L'accertatore, per una corretta formulazione dell'esito su "ventilazione e aerazione"
deve pertanto verificare l'insieme di tutte le informazioni contenute nella
documentazione e in particolare i contenuti dei campi j, k, l, m, n.
i) evacuazione (scarico) dei prodotti della combustione (pdc): si deve rilevare, per ogni
apparecchiatura, una descrizione del sistema adottato per il convogliamento dei pdc
all'esterno (es.: a parete, in canna collettiva, camino singolo, ecc.). Nei casi consentiti, nei
quali due apparecchiature evacuano i prodotti della combustione per mezzo dello stesso
camino, indicare se è stato usato un collettore o quale altro componente idoneo.
Per una descrizione rapida ed esaustiva della modalità di evacuazione adottata, è
necessaria, per ogni apparecchio con evacuazione all'esterno, almeno la compilazione della
seguente tabella (C 1.1 o C1.2) ferma restando la validità di altre forme descrittive di pari
contenuto (disegno, elenco materiali, relazione descrittiva):
Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati _ Quadro Abis: canale da fumi/camini.
SCARICO FUMI IN CANNA FUMARIA – Apparecchio ……………..…………………………..… Rif.: ………….
Camino singolo
Canna fumaria collettiva
Canna collettiva ramificata
Realizzata contemporaneamente all'impianto gas
Preesistente
Apparecchio Canale da fumi
Tipo di scarico Rif. Diametro
(mm)
Lunghezza primo
tratto verticale (m)
Lunghezza
tratto suborizzontale
(m)
N°
curve
Apparecchio
compatibile con la
canna fumaria
□ Tiraggio naturale □
□ Tiraggio forzato □ Rispettato prescrizione del costruttore □
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Note:
Oppure, in alternativa, per installazioni di apparecchi per i quali si adotta la soluzione di scarico
diretto all'esterno :
SCARICO FUMI DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO – Apparecchio ………………...……………..… Rif.: …….
Apparecchio a tiraggio naturale;
Apparecchio a tiraggio forzato (munito di ventilatore).
Apparecchio Canale da fumi Posizione terminale
Tipo di scarico Rif.
Diam
etro
(mm)
Lunghezza tratti
verticali (m)
Primo complessiva
Lunghezza
tratto suborizzontale
(m)
N°
curve
□ Tiraggio naturale
□ Tiraggio forzato □ Rispettato prescrizione del costruttore
□ parete libera
□ sotto finestra
□ sotto balcone
□ altro: ……………..
…………………….…
…………………….…
Note: □ Rispettate distanze
Note:
- nei campi note delle tabelle il compilatore può fornire ulteriori dettagli descrittivi inerenti l'installazione;
- i quadri C 1.1 e C 1.2 vanno compilati IN ALTERNATIVA in relazione alla tipologia di scarico dei fumi;
- per "primo" tratto verticale si intende il tratto verticale in partenza dall'apparecchio;
- in caso di canne fumarie realizzate contemporaneamente all'impianto gas, compilare gli appositi quadri con le
caratteristiche dei materiali utilizzati;
- in caso di intubamento di canne fumarie esistenti riportare le caratteristiche dei materiali utilizzati e compilare
l'apposito quadro per la prova di tenuta della canna fumaria;
- in caso di nuova realizzazione di canne fumarie collettive e collettive ramificate la progettazione è obbligatoria.
La realizzazione di un corretta predisposizione per l'evacuazione dei prodotti della
combustione di ogni apparecchio installato, è un requisito essenziale per la sicurezza
dell'impianto, pertanto la mancata descrizione o la descrizione di una modalità di
scarico non rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza, comporta
ESITO NEGATIVO dell'accertamento.
j) apertura di ventilazione (effettiva): il campo può essere utilizzato per indicare e
precisare la sezione dell'apertura di ventilazione effettivamente realizzata (o già esistente).
La sezione effettiva deve essere congruente ai valori riportati al precedente punto "h"
comprese le eventuali maggiorazioni necessarie.
k) nota: il campo può essere utilizzato per fornire indicazioni aggiuntive sull'apertura di
ventilazione (ad es.: se era già esistente, se è di tipo diretto o indiretto, se è stata realizzata
in posizione alta o bassa, se è unica o suddivisa, ecc.).
l) apparecchi di cottura (fuochi): il campo può essere utilizzato per indicare se il piano di
cottura "installato" è provvisto di controlli sui singoli fuochi per la rilevazione della presenza di
fiamma (termocoppie).
m) apertura di aerazione (effettiva): il campo può essere utilizzato per indicare e precisare
la sezione dell'apertura di aerazione effettivamente realizzata (o già esistente) per
l'evacuazione di aria "viziata", con o senza l'ausilio di elettroventilatori (apparecchi di tipo A,
cottura, ecc.)
n) nota: lo spazio per la nota può essere utilizzato per fornire indicazioni aggiuntive
sull'apertura di aerazione (in alto, in basso, ecc.) e/o sulle modalità di aerazione (naturale,
con cappa a espulsione con o senza elettroventilatore, con elettroventilatore senza cappa,
ecc.).
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I campi j, k, l, m, n, consentono all'installatore di completare le informazioni relative
alle predisposizioni per il passaggio dell'aria; questo, in particolare, per i casi dove
nello stesso locale sono installati più apparecchi.
L'accertatore pertanto dovrà tenere in debito conto tutte le informazione fornite prima
di formulare l'esito dell'accertamento relativo a questo requisito essenziale per la
sicurezza.
7.3.3 Accertamento dei campi compilati del Quadro B: Materiali e componenti utilizzati
o) norma (o regola tecnica): si rileva a quale norma (o regola tecnica) di installazione fanno
riferimento i prodotti, materiali e/o i componenti utilizzati nella realizzazione dell'impianto (es.
UNI 7129, D.M. 12/04/96).
Occorre sempre verificare la congruenza con quanto indicato nel modulo Allegato I;
p) altro: la selezione di questo campo indica che sono stati (in tutto o in parte) utilizzati
prodotti, materiali e/o componenti non previsti nella norma di istallazione adottata.
Nota: Per prodotti/materiali/componenti non previsti dalla norma di installazione, anche nel
caso di esecuzione del disegno, nella tabella materiali, per ogni specifico componente, si
dovranno poter rilevare i riferimenti ad attestati, marchi e/o certificati comprovanti la validità
d'uso e la durabilità (vedi anche Parte I, p.to 5).
q) ubicazione: si deve poter rilevare il luogo o il locale di installazione dei singoli componenti
dell'impianto (es.: giardino, parete perimetrale esterna "p.p.e.", entrata, cucina, ecc.).
La sola indicazione di p.p.e. (parete perimetrale esterna) non può che essere
interpretata dall'accertatore come faccia esterna del muro perimetrale. Pertanto
l'indicazione p.p.e., associata a una indicazione di installazione sottotraccia, senza
ulteriori specificazioni viene interpretata come sottotraccia realizzato sulla facciata
esterna (parte "comune" per edifici plurifamigliari) e determina l'ESITO NEGATIVO
dell'accertamento.
Analogamente il transito non "a vista" di tubazioni in marciapiedi o cortili con
sottostanti box auto o altri ambienti ad uso diverso (soluzione non prevista dalla
normativa vigente), determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento.
r) componente: indica il tipo di componente installato (es.: tubo, rubinetto, gomito, griglia di
ventilazione, ecc.). (Per i giunti dielettrici e i rubinetti di intercettazione vedi anche quanto
specificato al punto 7.2.2.1).
Nel caso di componenti di impianto di adduzione gas che "transitano" dall'esterno all'interno
dell'abitazione e comunque dove previsto dalla norma, dovrà sempre essere presente il
componente "guaina" che consente il corretto e sicuro "attraversamento" della tubazione gas.
La mancata indicazione di presenza della guaina o l'adozione di materiali non idonei
per la loro realizzazione (nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza)
determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento.
s) materiale: indica il tipo di materiale (prevalente) con cui è stato realizzato il componente
(es. rame, acciaio, PE, ottone, PVC, ecc.).
t) quantità, diametro, lunghezza: indica quantità e dimensioni (diametro e/o lunghezza) dei
componenti sensibili (es.1: "gomiti", Quantità n° 3, Diametro mm 25, Lunghezza m --; es. 2:
"tubo", Quantità n° 1, Diametro mm 25, Lunghezza m 3,5). Non è obbligatoria l'elencazione
pezzo a pezzo dei componenti raggruppabili per tipologia e dimensioni.
u) installazione: si deve poter rilevare in modo chiaro, il tipo di istallazione effettuata (es. in
vista, interrato, a vista filettato, sottotraccia saldato, attraversamento, ecc.)
v) attestati/marchi/certificati: Vedi precedente punto Rif. 11.
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Nota: Anche in presenza di un "progetto" devono comunque essere indicati, nel Quadro B
della sez. III, la norma d'installazione adottata e gli eventuali materiali non espressamente
indicati nel progetto.
7.4. SEZ. IV: VERIFICA DELLA TENUTA/COLLAUDO
Rif. 12. la sez. IV è riservata all'attestazione degli esiti positivi dei "test" di verifica della tenuta o di
collaudo relativi a quanto realizzato, nel rispetto della norma o regola tecnica vigente(3).
Per la prova di tenuta eseguita su impianti gas domestici si considera corretto che vengano riportati, in
alternanza, i seguenti parametri:
o almeno 100 mbar (o 1000 mm CA ) per 15 min
o almeno 100 mbar (o 1000 mm CA ) per 15 min + 15 min ( o per 30 min )
o secondo UNI 7129 (vedi Appendice B)
Nel caso di impianto di adduzione gas la corretta effettuazione, con esito positivo,
della prova di tenuta o collaudo (effettuata con aria o con gas inerte) è un requisito
essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o
l'indicazione di valori dei parametri di prova non rispondenti alla normativa vigente in
materia di sicurezza, comporta l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento.
Appendice A: Informazione sui Sistemi di tubi multistrato
Appendice B: Riferimenti normativi per i casi di esito negativo dell'accertamento
evidenziati nella Parte II della guida.
(3) Al riguardo si evidenzia che le condizioni di prova per quanto attiene pressioni di verifica, tempi o perdite ammesse (solo per i camini) variano in
funzione al tipo di intervento o di impianto realizzato. In particolare:
un impianto gas di tipo domestico deve essere collaudato a 100 mbar per 15 minuti;
un impianto soggetto alle disposizioni del DM 12/04/96 deve essere collaudato ad:
i. 1 bar e per un tempo pari a 24 ore se le tubazioni di adduzione gas sono di 6a specie ed interrate;
ii. 1 bar e per un tempo pari a 4 ore se le tubazioni di adduzione gas sono di 6a specie e non interrate;
iii. 1 bar e per un tempo pari 30 minuti se le tubazioni di adduzione gas sono di 7a specie ed interrate;
iv. 0,1 bar e per un tempo pari 30 minuti se le tubazioni di adduzione gas sono di 7a specie e non interrate.
Per il recupero dei camini esistenti, sono richieste, ai sensi della (UNI 10845), le pressioni di prova che eseguono:
i. 40 Pa con una perdita ammessa per m2 di 2 dm3/s, se il camino funziona in pressione negativa ed è collegato ad un apparecchio
munito di ventilatore;
ii. 200 Pa con una perdita ammessa per m2 di 0,12 dm3/s, se il camino funziona in pressione positiva quando il condotto fumario è
esterno all'edificio;
iii. 200 Pa con una perdita ammessa per m2 di 0,006 dm3/s, se il camino funziona in pressione positiva quando il condotto fumario è
addossato o interno all'edificio.
Appendice B
Riferimenti normativi per i casi di esito negativo dell'accertamento
evidenziati nella Parte II della guida
1. Allegati tecnici incongruenti con la restante documentazione: Gli Allegati tecnici
presentati dovranno essere sempre univocamente riconducibili all'impianto, e al relativo
tipo di gas previsto, la cui documentazione è oggetto di accertamento. Nel caso
l'accertatore non riesca in nessun modo a verificare tale univoco collegamento, l'esito
dell'accertamento sarà negativo (rif. Delibera AEEG 40/04 e successive modificazioni
ed integrazioni).
2. Mancata indicazione della portata termica totale: La mancata indicazione del valore
della portata termica totale, unitamente all'impossibilità, da parte dell'accertatore, di
risalire a tale valore partendo da valori congruenti dei singoli apparecchi asserviti o
asservibili all'impianto, comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento (nessun
riferimento normativo).
3. Mancano indicazioni sul giunto dielettrico e su provvedimenti alternativi di
protezione: In assenza di indicazioni relative al giunto dielettrico e ai provvedimenti
alternativi di protezione adottati, l'accertamento avrà ESITO NEGATIVO (rif. norma UNI
7129 -3.2.2.3).
4. Mancano indicazioni sul giunto di transizione: La mancata indicazione di
presenza del giunto di transizione determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento
(rif. norma UNI 7129 - 3.2.2.3).
5. Mancano indicazioni sul rubinetto di intercettazione generale o sua scorretta
collocazione: La mancata indicazione di presenza del rubinetto di intercettazione
generale o la sua scorretta collocazione, senza indicazioni giustificative, determina
ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.1.7).
6. Mancano indicazioni sui rubinetti di intercettazione a monte delle derivazioni degli
apparecchi installati: La mancata indicazione di presenza di tali rubinetti, senza
indicazioni giustificative, determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma
UNI 7129 - 3.3.1.7).
7. Mancano indicazioni sulla cappa ad espulsione e sull'elettroventilatore ad
espulsione: Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della
combustione in atmosfera esterna mediante apposite cappe (ad espulsione) che
devono essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad
uso esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna. (…) Ne consegue
che la cappa (ad espulsione verso l'esterno e a flusso naturale o forzato) o, in
alternativa, l'elettro ventilatore (forzato ad espulsione verso l'esterno) sono "sempre
obbligatori" e che l'indicazione di questi componenti è obbligatoria sia nel caso di
apparecchi effettivamente installati, sia nel caso di apparecchi installabili. Pertanto
l'omissione di tali indicazioni comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif.
norma UNI 7129 - 3.5.1.1).
8. Locale di installazione non idoneo: La rispondenza alla normativa vigente in materia
di sicurezza del locale di installazione è un requisito importante (essenziale) per la
sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata specificazione del locale stesso può, anche
da sola, essere un'anomalia che comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento, al pari
di una indicazione che evidenzi una non conformità rispetto alla normativa vigente in
materia di sicurezza (apparecchi a gas in autorimesse, garage, box ecc.; apparecchi di
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tipo "B" in locali adibiti a camera da letto; caldaie di tipo B in locali uso bagno o doccia;
apparecchi aventi potenzialità, singola o somma, maggiore di 35 kW installati in locali ad
uso abitativo, ecc…) (rif. norma UNI 7129 - 3.5.1).
9. Mancano indicazioni sulle aperture di ventilazione nel locale di installazione o le
stesse risultano non idonee o di superficie insufficiente: La presenza di una
adeguata apertura di ventilazione (o di aerazione) nel locale di installazione (vedi anche
successivi punti j, k, l, m, n), per specifici tipi di apparecchio, è un requisito essenziale
per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o l'indicazione di un
valore non rispondente alla norma per tale superficie comporta ESITO NEGATIVO
dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.5.1).
10. Mancano indicazioni sulla modalità di evacuazione dei prodotti della combustione
o descrizione insufficiente o non a norma: La realizzazione di un corretta
predisposizione per l'evacuazione dei prodotti della combustione di ogni apparecchio
installato, è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata
descrizione o la descrizione di una modalità di scarico non rispondente alla normativa
vigente in materia di sicurezza, comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif.
norma UNI 7129 - 5.1; 5.3.1.10; 5.3.1.12).
11. Indicazione di tubazione sottotraccia su p.p.e. (parete perimetrale esterna): La sola
indicazione di p.p.e. (parete perimetrale esterna) non può che essere interpretata
dall'accertatore come faccia esterna del muro perimetrale. Pertanto l'indicazione p.p.e.,
associata a una indicazione di installazione sottotraccia, senza ulteriori specificazioni
viene interpretata come sottotraccia realizzato sulla facciata esterna (parte "comune" per
edifici plurifamigliari) e determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI
7129 - 3.3.3).
12. L'indicazione di transito non "a vista" di tubazioni in marciapiedi o cortili con
sottostanti box auto o altri ambienti ad uso diverso (soluzione non prevista dalla
normativa vigente) determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI
7129 - 3.3 oppure DM 12/4/1996 - 5.4).
13. Mancano indicazioni sulle guaine negli attraversamenti: La mancata indicazione di
presenza della guaina o l'adozione di materiali non idonei per la loro realizzazione (nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza) determina l'ESITO NEGATIVO
dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.1.3).
14. Mancano indicazioni sulla prova di tenuta o i parametri indicati non sono quelli
previsti dalla normativa vigente: Nel caso di impianto di adduzione gas la corretta
effettuazione, con esito positivo, della prova di tenuta o collaudo (effettuata con aria o
con gas inerte) è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la
mancata indicazione o l'indicazione di valori dei parametri di prova non rispondenti alla
normativa vigente in materia di sicurezza, comporta l'ESITO NEGATIVO
dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.4).
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