PROGETTO DI LINEE GUIDAESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALIDELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
Ente Federato all'UNI 20097 – San Donato Milanese – Via S. Salvo, 1 – Tel 02 55700101 – Fax 02 52037621 www.cig.it PROGETTO DI LINEE GUIDA ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni Questo e' un progetto di linee guida CIG : non deve essere considerato od usato come norma UNI - CIG non deve essere considerato od usato come linee guida CIG Pag 1 di 22 NOTA ILLUSTRATIVA Il progetto di LINEE GUIDA ALL'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni viene sottoposto ad inchiesta pubblica CIG. Scopo delle presenti linee guida è di specificare criteri standard per l'effettuazione degli accertamenti documentali relativamente ai "Nuovi impianti" di cui al Titolo II della Deliberazione AEEG n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni Gli interessati sono invitati ad inoltrare le loro osservazioni alla Segreteria del CIG – Via S. Salvo, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI) - fax : 02 52037621, entro e non oltre il 15 Maggio 2007. Il Relatore della Commissione CIG B5 Il Presidente del CIG ing. Mario Castaldi dott. ing. Enrico Aceto Pag 2 di 22 Pag 3 di 22 Autore: CIG – Comitato Italiano Gas Via S. Salvo 1 -20097 San Donato Milanese,Milano Tel.02 52055700101 -Telefax 02 52037621 www.cig.it Questa pubblicazione non è un documento normativo. La responsabilità dei concetti espressi è unicamente degli autori. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI Il documento è sottoposto alla tutela del diritto d'autore secondo la legislazione vigente:CIG intende avvalersi di tutti gli strumenti per tutelare il copyright. Pag 4 di 22 Comitato Italiano Gas PROGETTO DI LINEE GUIDA ALL'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS ai sensi della deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni Introduzione La deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni, pone in capo ai distributori di gas l'obbligo di accertare la documentazione tecnica relativa agli impianti di adduzione dei gas combustibili distribuiti a mezzo rete. Si rende pertanto necessario definire "criteri di accertamento" che garantiscano l'uniformità degli esiti dell'accertamento documentale che può essere svolto, sia da personale tecnico dipendente dal distributore, sia da personale tecnico esterno iscritto nell'elenco di una CCIAA , come previsto dalla stessa deliberazione. Deliberazioni e chiarimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, successivi alla prima emanazione della deliberazione 40/04 hanno imposto una separazione tra la verifica preliminare di completezza della documentazione pervenuta al distributore e il successivo accertamento (eseguibile solo se la documentazione è completa) che consente all'accertatore di rilevare le eventuali irregolarità rispetto alle norme/regole tecniche vigenti che possono determinare l'esito "negativo" dell'accertamento stesso. i. Scopo Scopo delle presenti linee guida è di specificare criteri standard per l'effettuazione degli accertamenti documentali relativamente ai "Nuovi impianti" di cui al Titolo II della Deliberazione AEEG n. 40/04 e successive modifiche e integrazioni. ii. Termini e Definizioni Cliente finale: è il consumatore che acquista gas per uso proprio. Installatore: è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza. Accertatore: è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento. Impianto di utenza: è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione ed dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. Impianto interno: è l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura. Accertamento: è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. Accertamento positivo: l'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura camerale. Pag 5 di 22 iii. Principali riferimenti legislativi e normativi - DM 12/4/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi"; - UNI 7129 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione"; - UNI 9860 "Impianti di derivazione di utenza del gas" (solo per i casi di punto di consegna in corrispondenza di valvola posta a monte del contatore); - UNI 10642 "Apparecchi a gas – Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione"; - UNI TS 11147 "Impianti a gas per uso domestico – Impianti per adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione da bombole e serbatoi fissi di GPL realizzati con sistemi di giunzioni a raccordi a pressare". Pag 6 di 22 PARTE I PRESUPPOSTI PER LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE 1. Quadro legislativo e regolamentare di riferimento Per lo svolgimento dell'attività di accertamento documentale il quadro regolamentare di riferimento è costituito dalla Deliberazione 40/04 AEEG, che discende in funzione legislativa essenzialmente dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46. Si ricorda pertanto che la Legge 46/90 prescrive quanto segue. Gli impianti di adduzione gas possono essere eseguiti da imprese abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti; questo vale per tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Il possesso dei requisiti tecnico-professionali è previsto in capo all'imprenditore (titolare). In alternativa, il titolare prepone all'esercizio delle attività un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Nel caso in cui per i materiali e i componenti degli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella Dichiarazione di Conformità la norma di buona tecnica adottata. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, i componenti e gli impianti per il cui uso o per la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE1, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice (e dal responsabile tecnico se diverso dal titolare) e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto (non è citato nella Legge lo "schema delle opere"). La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse, completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti, cioè quelli non soggetti a norme (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/90. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando questo è rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili. Ad esempio, per gli impianti gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi (ove previsto). 1 Oggi sostituita dalla direttiva 98/34 CE Pag 7 di 22 La modulistica prevista per la Dichiarazione di Conformità cita, tra gli allegati obbligatori, anche lo schema delle opere; la legenda precisa che per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste), in definitiva non viene richiesto esplicitamente né uno schema dell'impianto, ne una planimetria. Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesta). I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della Dichiarazione. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio: impianto di adduzione gas – ditta A e installazione e collegamento apparecchi – ditta B), la Dichiarazione di Conformità dell'ultima Ditta deve riportare i riferimenti alle Dichiarazioni di Conformità dei precedenti lavori e allegare una documentazione tecnica, per quanto possibile, completa. La Dichiarazione di Conformità deve essere resa sulla base del modello previsto dal DM 20/2/92. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW devono essere progettati. I progetti devono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici (anche in forma integrata limitatamente all'impianto gas), nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Se l'impianto a base di progetto è variato in opera, il progetto presentato in via preventiva all'atto della richiesta di concessione edilizia deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua Dichiarazione di Conformità. Nel mese di giugno 2005 è stata pubblicata la guida CIG "Gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità – Guida alla compilazione" (nel seguito "Guida compilazione") contenente indicazioni per la corretta compilazione degli stessi "Allegati obbligatori" e una proposta di modulistica tipo. Rispetto alla Guida compilazione CIG, la presente "guida per l'accertamento documentale" propone l'integrazione della modulistica tipo con un nuovo foglio contenente tabelle a compilazione guidata per la descrizione esaustiva dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione di ogni apparecchio installato (vedi p.to 7.3.2, lettera i e allegato 1). Gli "Allegati Obbligatori" predisposti secondo le indicazioni della Guida compilazione CIG, con l'integrazione sopra descritta, rispondono alle esigenze informative previste dalla legislazione vigente; non si può tuttavia escludere che Allegati Obbligatori realizzati in modo diverso possano ugualmente soddisfare gli obblighi legislativi precedentemente esposti. Per questi casi la Guida compilazione CIG e le integrazioni proposte dalla presente "guida per l'accertamento documentale" costituiscono un riferimento in termini di contenuto minimo delle informazioni necessarie a descrivere compiutamente l'impianto gas realizzato o il lavoro eseguito su tale impianto. Nel caso di impianti realizzati in edifici non compresi nel campo di applicazione della legge 46/90, al fine dell'accertamento documentale previsto dalla Deliberazione AEEG n. 40/04, per la compilazione degli Allegati Obbligatori alla "dichiarazione dell'Installatore", dichiarazione che rispecchia il format e i contenuti della Dichiarazione di Conformità (L. 46/90), fatta salva Pag 8 di 22 l'assenza dei riferimenti alla Legge, potrà ancora essere utilizzata la Guida compilazione CIG con le integrazioni sopra descritte. La presente "guida per l'accertamento documentale" regolato dalla Deliberazione AEEG n. 40/04 è altresì valida sia per gli impianti compresi nello scopo e campo di applicazione della legge 46/90, sia per quelli non compresi. Si evidenzia che gli accertamenti documentali eseguiti su impianti non ancora completati, o comunque prima che siano state eseguite le prove di sicurezza e di funzionalità con gas, non consentono di attestare l'assoluta conformità degli stessi alle leggi/ norme di riferimento, in quanto è ancora possibile che nuovi difetti si originino all'atto del completamento dell'impianto e/o che difetti occulti emergano solo con la messa in servizio dell'impianto. 2. Esame della documentazione ai fini dell'accertamento documentale L'esame della documentazione pervenuta al distributore ai fini dell'accertamento documentale può essere suddiviso in due fasi: VERIFICA DOCUMENTALE e ACCERTAMENTO DOCUMENTALE. La fase di "verifica documentale" più a carattere formale, riguarda la completezza dei documenti presentati: in particolare i moduli "Allegato H" e "Allegato I"; di questi il modulo Allegato I, a cura dell'installatore dovrà essere completo dei relativi allegati obbligatori a contenuto tecnico. Inoltre, per gli impianti soggetti alla Legge 46/90, occorre verificare anche la presenza del certificato di abilitazione (o la "visura camerale") che attesta l'abilitazione della Ditta all'esecuzione di lavori sugli impianti gas (L. 46/90, art.1, comma 1, lettera e). Nell'espletamento della verifica documentale occorre in particolare rilevare: - la presenza fisica dei moduli necessari; - la presenza e la leggibilità delle firme (supportate dal codice fiscale, nel caso del Cliente finale e dal timbro e dalla partita IVA, nel caso della Ditta Installatrice); - l'effettiva compilazione dei campi "obbligatori" di ogni modulo; - la congruenza dei contenuti della coppia di moduli (Allegato H e Allegato I) da controllare in maniera incrociata per garantire che non ci siano errori tali da rendere nulla la documentazione presentata; - la presenza e la validità del certificato di abilitazione o della visura camerale (la data del modulo Allegato I che attesta la fine dei lavori deve essere compresa almeno entro sei mesi dalla data di produzione del documento di abilitazione o dalla data di conferma di validità mediante autodichiarazione in calce da parte del titolare della Ditta); - la presenza fisica degli Allegati Obbligatori a contenuto tecnico in relazione agli obblighi di Legge. Solo in caso di esito positivo della verifica documentale è possibile procedere all'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE che consiste in un controllo dei contenuti della documentazione tecnica (Allegati Obbligatori e ulteriori documenti tecnici collegati). E' la fase finale ma anche quella più significativa dell'iter di esame della documentazione pervenuta in quanto consente di rilevare l'effettiva coerenza dei contenuti dei documenti presentati con la normativa applicabile allo specifico impianto. Nella "Parte II" della presente guida dedicata all'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI, si farà in particolare riferimento alla modulistica e alle indicazioni contenute nella Guida compilazione CIG. Questa biunivocità di riferimenti faciliterà la comunicazione delle motivazioni di eventuali esiti negativi, in particolare quando la documentazione è già stata predisposta dall'installatore seguendo la sopra citata Guida compilazione del CIG. Pag 9 di 22 Anche nel caso di documentazione presentata con "format" differenti il criterio di accertamento proposto nella presente guida aiuta comunque l'accertatore nella ricerca dei contenuti essenziali per arrivare ad una corretta valutazione, garantendo una maggiore omogeneità degli esiti di accertamento. Pag 10 di 22 3. L'individuazione delle "non conformità" L'esecuzione dell'accertamento documentale comporta che per ogni elemento controllato, si esprima un giudizio secondo le tre tipologie di risultati nel seguito riportate: - "a norma", se perfettamente conforme alla normativa applicabile per quel punto dell'impianto o per quel controllo; - "fuori norma" se si riscontrano non conformità rispetto alla normativa applicabile; - "non verificabile" quando per un elemento descrittivo "atteso" (vedi Parte II), non ci sono sufficienti informazioni per esprimere il giudizio certo nelle due forme precedenti. Ai fini dell'esito dell'accertamento documentale, sia il "fuori norma", sia il "non verificabile" relativo ad un elemento dell'impianto giudicato "indispensabile" per la sicurezza di funzionamento dell'impianto, condurranno all'esito negativo dell'accertamento documentale (vedi Parte II). 3.1 Accertamento documentale dei casi di impianto "nuovo" parzialmente preesistente. In caso di totale assenza della documentazione di conformità e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26, vale quanto previsto all'art. 18.4 della Del. 40/04. In tal caso non è previsto l'accertamento della documentazione presentata. Nel caso di impianto di utenza nuovo, realizzato in più fasi e da più Ditte e per il quale, per motivi eccezionali, non sono reperibili le Dichiarazioni di Conformità parziali precedenti è possibile procedere come segue. Ai fini dell'accertamento è sufficiente che l'installatore che realizza il completamento dell'impianto di utenza, negli allegati tecnici obbligatori: 1. dichiari il tipo di intervento effettuato sull'impianto di utenza; 2. dichiari la compatibilità di quanto realizzato con l'impianto preesistente; 3. specifichi di aver effettuato per l'impianto, nella sua interezza e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, le prove e le verifiche finalizzate a garantire: • la compatibilità della parte preesistente con la parte di impianto effettivamente realizzata (verifica assenza di dispersioni, compatibilità tra gli apparecchi preesistenti nello stesso locale e/o interagenti con i nuovi apparecchi installati, ecc.). • il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (con esclusione delle prove che necessitano che la fornitura di gas sia attiva). Qualora l'impianto sia soggetto ad obbligo di progetto, o comunque sia stato eseguito a seguito di un progetto, lo stesso deve sempre essere allegato. La dichiarazione di cui al punto 1. è effettuata, nel caso di utilizzo di allegati tecnici obbligatori redatti conformemente alla Guida compilazione CIG, alla Sezione II - Relazione schematica – Quadro A – Scenario A, avendo cura di non dichiarare la realizzazione di nuovo impianto gas. Le prove e le verifiche di cui al punto 3. devono essere documentate (insieme agli allegati tecnici obbligatori). 4. Accertamento documentale di lavori eseguiti in conformità ad un progetto L'accertamento documentale (vedi definizioni) ha lo scopo di "accertare" lo "stato di sicuro funzionamento" dell'impianto gas oggetto dell'intervento descritto (realizzazione o completamento). Oggetto principale dell'accertamento documentale è pertanto l'intervento effettuato. Nel caso di lavori eseguiti in conformità ad un progetto, sia esso obbligatorio per la specifica tipologia o taglia dell'impianto, sia esso predisposto per libera iniziativa della Ditta esecutrice dei lavori o del committente, nella compilazione degli allegati obbligatori la Ditta esecutrice i Pag 11 di 22 lavori dichiarerà che l'esecuzione è avvenuta in conformità ad un progetto, che dovrà fare parte della documentazione da accertare. La presenza del progetto solleva la Ditta installatrice dalla compilazione di quelle parti degli allegati obbligatori che diventerebbero una sostanziale replica di quanto descritto dal progetto stesso. Sarà pertanto superflua l'esecuzione di un disegno (Sez. II – Quadro B della Guida compilazione CIG) e della lista dei materiali e componenti utilizzati (Sez.III – Quadro B della Guida compilazione CIG). La Guida compilazione CIG richiede però che venga sempre compilata la tabella degli apparecchi "installati" o "installabili" (Sez. III – Quadro A). Questo anche a tutela della Ditta installatrice che solo in questo modo può chiarire in maniera esaustiva quali e quanti apparecchi abbia effettivamente collegato all'impianto o abbia reso installabili mediante realizzazione delle predisposizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di sicurezza, senza peraltro procedere al collegamento fisico degli stessi o, ancora, se siano state predisposte le sole prese chiuse da tappi lungo l'impianto di adduzione gas. Prese delle quali l'installatore è tenuto a conoscere, e quindi a dichiarare, solo la portata termica (utilizzata per calcolare la portata termica complessiva necessaria a dimensionare l'impianto di adduzione gas) ma non la futura effettiva destinazione d'uso. Inoltre dovranno sempre essere compilate la sezione I (riferimenti e descrizione dei lavori eseguiti), la sezione II – Quadro A e la sezione IV (prova di tenuta/collaudo). L'accertatore, a sua volta, verificherà che siano compilate tutte le sezioni necessarie e ricercherà sul progetto le informazioni omesse negli allegati obbligatori. E' fondamentale che dall'insieme dei documenti presentati l'accertatore abbia a disposizione, come minimo, i contenuti previsti dalla Guida compilazione per gli allegati obbligatori CIG, comprendenti una descrizione esaustiva dell'impianto gas (progetto) e del lavoro effettivamente eseguito dall'installatore (allegati obbligatori). Per quanto possibile, nel caso di informazioni confrontabili sui due documenti, l'accertatore verificherà anche la congruenza tra quanto previsto dal progetto e quanto effettivamente realizzato dalla Ditta esecutrice i lavori, nonché le dichiarazioni rese a giustificazione di eventuali difformità (ad esempio le già citate varianti relative al collegamento degli apparecchi di utilizzazione). Determineranno l'esito negativo dell'accertamento documentale: - le eventuali non conformità rilevate rispetto e a quanto previsto dalla legislazione vigente, ancorché avvallate dal progetto stesso; - le rilevanti difformità tra progetto e il lavoro effettivamente eseguito. 5. Impiego di materiali non previsti dalla norma di installazione vigente e riferimenti a norme di altri Paesi Fatto salvo quanto definito e proposto per l'accertamento dei "sistemi di tubi multistrato" (vedi "Appendice A"), a seguito di specifiche indicazioni Ministeriali, il CIG rifacendosi alla legislazione di specie2 ha, già in precedenti occasioni, evidenziato che pur restando la norma UNI lo specifico riferimento che riporta prescrizioni per la salvaguardia della sicurezza degli impianti gas, le disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza "non escludono in assoluto la possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi adottando scelte/soluzioni impiantistiche/norme tecniche diverse dalle norme UNI purché" le stesse "assicurino un livello di sicurezza almeno equivalente a quello delle norme UNI". L'onere della dimostrazione di "equivalenza" ricade direttamente sull'installatore che, qualora gli sia richiesto dagli Organismi competenti, dovrà dimostrare che la sua realizzazione soddisfa comunque le prescrizioni di legge. 2 Con particolare riferimento al DPR 447/91 Pag 12 di 22 La legislazione vigente in materia di sicurezza, come già evidenziato nel capitolo 1. di questa guida, nel caso in cui per i materiali e i componenti degli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, prevede che l'installatore riporti nella Dichiarazione di Conformità la norma di buona tecnica adottata. Anche in questo caso si fa riferimento al concetto di sicurezza equivalente, quale discriminante per poter considerare "a regola d'arte" i materiali, i componenti e gli impianti per il cui uso o per la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE. L'installatore o il progettista hanno pertanto sempre la possibilità di riferirsi a norme tecniche emanate da Organismi di normalizzazione riconosciuti, diverse dalle norme tecniche UNI e CEI, purché tali norme siano opportunamente e appropriatamente citate anche negli allegati alla Dichiarazione di conformità (vedi anche la Guida compilazione CIG) . Il riferimento a norme di emanazione diversa da UNI/CEI è sicuramente un modo di dimostrare di aver operato con criteri di sicurezza equivalente unitamente alla presentazione di specifica documentazione tecnica fornita dal produttore di componenti non previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza (vedi anche la Guida compilazione CIG). L'accertatore prenderà atto della dichiarazione di sicurezza equivalente prodotta dall'installatore. In ogni caso la documentazione presentata a supporto dovrà essere leggibile e facilmente controllabile da parte dell'accertatore; soprattutto dovrà essere strettamente pertinente al tipo di variante che si è adottata nell'esecuzione dei lavori. L'accertatore valuterà inoltre la documentazione messa a sua disposizione con criteri di confronto a quanto prescritto dalle norme nazionali anche se non sono di riferimento per il caso specifico. In caso di dubbio, sempre in analogia con i casi di accertamento effettuato facendo riferimento alla normativa nazionale, deciderà se sussistono gli estremi di situazione "fuori norma" o "non verificabile" che, come già detto, conducono all'esito negativo dell'accertamento. Pag 13 di 22 PARTE II L'ACCERTAMENTO DEGLI "ALLEGATI TECNICI OBBLIGATORI" con riferimento alla modulistica e alle indicazioni contenute nella guida CIG del 2005 "Gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità" 6. RILIEVI A CARATTERE GENERALE Superata la "verifica preliminare di completezza" della documentazione pervenuta (vedi parte I) si può procedere con l'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE. In questa fase è opportuno ricordare che non sussiste per l'installatore l'obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente i moduli proposti dalla Guida compilazione CIG (integrati con l'allegato 1 alla presente "guida per l'accertamento documentale"), e che pertanto gli stessi possono essere predisposti con format differenti. Un primo esame della documentazione nel suo insieme è consigliabile per acquisire subito elementi conoscitivi indispensabili o comunque utili al successivo controllo delle singole sezioni degli allegati obbligatori. Inoltre è sempre opportuno verificare l'integrità e la completezza della documentazione da accertare, ad esempio rilevando la congruenza delle eventuali numerazioni dei fogli che compongono il documento stesso. Gli Allegati tecnici presentati dovranno essere sempre univocamente riconducibili all'impianto considerato, e al relativo tipo di gas previsto, la cui documentazione è oggetto di accertamento. Nel caso l'accertatore non riesca in nessun modo a verificare tale univoco collegamento, l'esito dell'accertamento sarà negativo. La comunicazione dell'eventuale esito negativo dell'accertamento deve comprendere una succinta ma esaustiva descrizione dell'anomalia rilevata, con indicazione del relativo riferimento legislativo/normativo che si ritiene non rispettato. 6.1 Portata termica nominale complessiva dell'impianto gas Il rilevamento della portata termica nominale complessiva dell'impianto gas, nelle prime fasi dell'accertamento, è di fondamentale importanza per il successivo esame del contenuto della documentazione presentata, con riferimento alla normativa tecnica applicabile. Per quanto attiene la portata termica nominale dei singoli apparecchi (preesistenti, installati o installabili) e/o delle sole prese o predisposizioni realizzate, fa fede quanto dichiarato dall'installatore. Nel caso di discordanze l'accertatore assume, come portata termica complessiva dell'impianto, il maggiore fra i due seguenti valori: a. valore della portata termica totale Qn (dichiarato dall'installatore); b. valore somma delle portate termiche dichiarate dei singoli apparecchi allacciati, installabili o per i quali l'impianto è stato predisposto (prese chiuse con tappo). Può essere utile riassumere i valori limite e i "campi" di portata termica complessiva degli impianti (a gas o termici), adottati dai principali disposti normativi di riferimento per la presente "guida per l'accertamento documentale": 1) la Deliberazione 40/04 identifica tre "campi" di portata termica complessiva dell'impianto gas: - portata termica non maggiore di 34,8 kW - portata termica maggiore di 34,8 kW e non maggiore di 116 kW - portata termica maggiore di 116 kW 2) la norma UNI 7129 si applica, tra l'altro, agli impianti gas con apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Pag 14 di 22 3) il Decreto del Ministero degli Interni del 12 Aprile 1996 si applica agli "impianti termici", alimentati con gas combustibile, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW. Si ricorda che ai fini dell'applicazione del DM 12/4/96, allo scopo di determinare se gli apparecchi domestici aventi singola portata termica non superiore a 35 kW, possono essere installati nello stesso locale ad uso abitativo o debbono essere installati in centrale termica, bisogna valutare la finalità di utilizzo degli apparecchi medesimi. Ad esempio: caso a) una caldaia da 24 kW ed uno scaldabagno da 18 kW potranno essere installati nello stesso locale ad uso abitativo, seguendo la norma UNI 7129; caso b) due caldaie da 24 kW non potranno essere installate nello stesso locale a uso abitativo, ma dovranno essere installate in una Centrale Termica, come previsto dal DM 12/4/96. 4) il DPR 447/91 (regolamento di attuazione della Legge 46/90) fissa l'obbligo di progetto per impianti gas di portata termica superiore a 34,8 kW. Quindi per gli impianti di adduzione gas, soggetti alla Legge 46/90, che alimentano più apparecchi di singola portata termica minore o uguale a 35 kW, ma il cui valore somma supera i 34,8 kW, si avrà sempre l'obbligo del progetto. 6.2 Altri rilievi a carattere tecnico generale Le principali anomalie di tipo tecnico a carattere generale, rilevabili dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente finale alla società di distribuzione possono essere in linea di massima le seguenti: - La non rilevabilità o la totale incongruenza del valore di portata termica complessiva dell'impianto (vedi anche precedente paragrafo); - Allegati tecnici obbligatori, a compendio dell'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (modulo Allegato I), presenti firmati ma non leggibili o incongruenti dal punto di vista tecnico; - La mancanza, tra gli allegati tecnici obbligatori, della dichiarazione di effettuazione della prova di tenuta/collaudo dell'impianto di adduzione gas (eseguita con aria o gas inerte in pressione) (vedi punto 7.4.); - L'impiego di materiali non ammessi dalla norma o regola tecnica dichiarata dall'installatore come riferimento per il lavoro eseguito e la concomitante omissione della relativa "dichiarazione di sicurezza equivalente". La mancanza di ulteriori indicazioni a carattere tecnico formale può essere ritenuta, dall'accertatore, un'anomalia minima, se rilevata nell'ambito di una documentazione nell'insieme ben compilata, (esempio: la mancata selezione (crocetta) di allegati obbligatori comunque presenti nella documentazione). L'indicazione di avere seguito una norma specifica (ed appropriata, es. UNI 7129), specie se citata nell'ambito di attuazione di una legge, sottende la presunzione del rispetto della regola dell'arte; in quanto citandola nella dichiarazione di conformità l'installatore si assume la responsabilità di avere applicato la norma nei punti pertinenti. Pag 15 di 22 7. CHECK LIST DEGLI ELEMENTI CHE SE ERRATI O MANCANTI COMPORTANO ESITO NEGATIVO DELL'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE 7.1 SEZ. I: RIFERIMENTI INERENTI ALLA DOCUMENTAZIONE 7.1.1 Accertamento dei campi compilati della sezione I del modulo La mancata compilazione di campi (Rif. da 1. a 5) relativi alla sezione I "Riferimenti inerenti alla documentazione" non comporta, da sola, la negatività dell'accertamento, se i documenti necessari sono comunque presenti. In particolare (Rif. 6.) la compilazione da parte dell'installatore del quadro C della sez. I è sempre facoltativa. 7.2 SEZ. II: RELAZIONE SCHEMATICA 7.2.1 Accertamento dei campi compilati del Quadro A del modulo La "portata termica totale" (Qn) dell'impianto gas sul quale sono stati eseguiti i lavori (realizzazione, modifica, sostituzione apparecchi, ecc.), è la somma delle portate termiche nominali (kW) di tutti gli apparecchi gas per i quali l'impianto è predisposto, siano essi preesistenti, installati e collegati in fase di realizzazione dell'impianto o collegabili in tempi successivi (apparecchio "installabile" o sola "predisposizione" delle prese chiuse con tappo). La mancata indicazione del valore della portata termica totale, unitamente all'impossibilità, da parte dell'accertatore, di risalire a tale valore partendo da valori congruenti dei singoli apparecchi asserviti o asservibili all'impianto, comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento. Scenario A (Rif. 7): Selezioni incongruenti delle voci di scenario non comportano, da sole, esito negativo dell'accertamento. Scenario B: Alla voce "Con apparecchi collegati…" si deve trovare indicata la potenzialità somma di tutti gli apparecchi effettivamente collegati all'impianto gas per il quale si sta effettuando l'accertamento documentale (Q "apparecchi collegati" cioè preesistenti e/o installati). Alla voce "Solo predisposizione….." si deve trovare indicata la potenzialità residua (Qn – Q "apparecchi collegati") dell'impianto, a disposizione delle eventuali prese gas, chiuse con un tappo avvitato, che costituiscono gli eventuali punti di prelievo futuri. Nelle predisposizioni sono compresi anche gli apparecchi "installabili", per i quali però, pur non avendo effettuato il collegamento, l'installatore è tenuto a realizzare, e pertanto a descrivere nella successiva "Sez. III – Quadro A: Apparecchiature", tutte le ulteriori predisposizioni (ventilazione, aerazione e scarico) prescritte dalla normativa tecnica vigente. Nel caso di sola predisposizione di prese non è pertanto obbligatoria la descrizione degli apparecchi collegabili in futuro, ne la descrizione delle relative predisposizioni (ventilazione, aerazione e scarico) (vedi anche 7.3.2, lettera g). Scenario C: La corretta compilazione dello scenario C non è rilevante ai fini dell'accertamento comunque una delle due voci previste, alternative fra loro, dovrebbe essere sempre selezionata. 7.2.2 Accertamento dei campi compilati del Quadro B: Disegno dell'impianto realizzato Rif. 8. La sez. II: "Relazione schematica" – Quadro B (nel seguito chiamata "disegno") e la Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali e componenti impiegati - Quadro B: "Materiali utilizzati" (nel seguito chiamata "tabella materiali"), possono essere compilate entrambe o in alternativa. Il disegno e la tabella materiali, possono essere omessi entrambi solo alla presenza di un progetto. Ai fini dell'accertamento documentale il progetto dell'impianto gas (sia esso Pag 16 di 22 obbligatorio o facoltativo) dovrà contenere come minimo tutti gli elementi previsti dalla Guida compilazione CIG. Nel caso di esecuzione del disegno e/o compilazione della tabella materiali anche in presenza di un progetto, gli elementi descrittivi dei documenti presentati dovranno essere congruenti fra loro e nel loro insieme dovranno contenere, come minimo, tutti gli elementi previsti dalla Guida compilazione CIG. Analogamente, nel caso di scelta, da parte dell'installatore, di esecuzione del solo disegno, lo stesso dovrà contenere (ben leggibili) almeno tutte le informazioni previste nelle voci della tabella materiali. La tabella materiali deve essere sempre compilata per i componenti o i materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata. Questo anche nel caso di esecuzione del disegno (Rif. 9 – 11). Nel caso la tabella materiali sia utilizzata da sola, al fine di evitare esiti negativi per incomprensibilità dei suoi contenuti (vedi punto 6.2), la compilazione dovrà tenere conto del fatto che dalla descrizione che ne deriva, l'accertatore possa determinare la corretta realizzazione dell'impianto, almeno per tutti gli aspetti trattati nella presente guida (a titolo esemplificativo si richiamano gli esempi riportati nella Guida compilazione CIG, che riportano elenchi ordinati dei principali componenti, almeno per quanto concerne l'ubicazione, e non una lista disordinata degli stessi). Le informazioni mancanti nella documentazione fornita (disegno e/o elenco materiali), relative a specifici componenti, devono essere considerate dall'accertatore come "inesistenza" del componente stesso nell'impianto realizzato. La mancata indicazione (e conseguente presunta "inesistenza") di un componente determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento, solo se tale mancanza ricade in uno dei casi di negatività determinabili utilizzando i criteri della presente guida. 7.2.2.1 Giunto dielettrico Il giunto dielettrico è necessario e deve essere collocato "fuori terra in prossimità della risalita della tubazione" e comunque in prossimità dell'edificio (prima dell'ingresso della tubazione all'interno dell'edificio), per tutti i tratti interrati di tubazione metallica (tubi in acciaio o rame) che comunque devono essere protetti dalla corrosione con idonei rivestimenti. Nel caso di mancata installazione del giunto dielettrico, l'installatore deve descrivere i provvedimenti alternativi adottati per proteggere l'impianto e gli utilizzatori, impedendo qualsiasi possibilità di contatto tra il tratto di tubazione metallica interrata ed il terreno circostante. In assenza di indicazioni relative al giunto dielettrico e ai provvedimenti alternativi di protezione adottati, l'accertamento avrà ESITO NEGATIVO. 7.2.2.2 Giunto di transizione polietilene - metallo Con riferimento alla norma tecnica vigente (UNI 7129), le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere realizzate mediante un raccordo speciale polietilene-metallo, (giunto di transizione) avente estremità idonee per saldatura sul lato polietilene e per giunzione filettata o saldata sul lato metallo. In nessun caso tale raccordo speciale può sostituire il giunto dielettrico. La mancata indicazione di presenza del giunto di transizione determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento. Pag 17 di 22 7.2.2.3 Rubinetto generale di intercettazione Il rubinetto generale di intercettazione da porre all'interno dell'alloggio (inteso come abitazione), in posizione accessibile, può essere omesso quando il contatore di gas con il proprio rubinetto di intercettazione è posto su un balcone facente parte dell'appartamento. Nei casi di contatore posto in cortile o sulla recinzione il rubinetto di intercettazione è quindi obbligatorio. In termini di equivalenza della sicurezza pertanto il rubinetto può anche essere posto all'esterno dell'edificio, purché in posizione facilmente accessibile all'utente e non accessibile a terzi (ad esempio su un balcone o terrazzo di pertinenza dell'appartamento va bene, su terrazzo condominiale accessibile a terzi non va bene). Nei casi nei quali il punto scelto per l'ubicazione del rubinetto di intercettazione garantisce l'accessibilità all'utente ma potrebbe comportare una possibilità di accesso anche di terzi, "devono essere indicate dall'installatore le misure prese per scoraggiare l'uso improprio dei dispositivi di intercettazione" da parte dei terzi (ad esempio mediante l'impiego di rubinetti il cui riarmo sia possibile solo mediante una chiave o altri attrezzi). In ogni caso sono sempre necessari, e devono pertanto essere indicati dall'installatore, i rubinetti di intercettazione a monte delle derivazioni degli apparecchi installati. La mancata indicazione di presenza del rubinetto di intercettazione o la sua scorretta collocazione, senza indicazioni giustificative, determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento. Analogamente la mancata indicazione di presenza dei rubinetti di intercettazione a monte delle derivazioni degli apparecchi installati, determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento. 7.3 SEZ. III: TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IMPIEGATI 7.3.1 Indicazioni specifiche per gli apparecchi di cottura Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione in atmosfera esterna mediante apposite cappe (ad espulsione) che devono essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad uso esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna. Le cappe aspiranti elettriche devono evacuare in apposito camino singolo o in atmosfera esterna. Le cappe filtranti "a ricircolo" (cioè prive di possibilità di evacuazione in atmosfera esterna) non sono idonee allo scopo. In caso non esista la possibilità di installazione della cappa, è consentito l'impiego di un elettro ventilatore, installato su vetro finestra o su parete esterna da mettere in funzione contemporaneamente all'apparecchio. Ne consegue che la cappa (ad espulsione verso l'esterno e a flusso naturale o forzato) o, in alternativa, l'elettro ventilatore (forzato ad espulsione verso l'esterno) sono "sempre obbligatori" e che l'indicazione di questi componenti è obbligatoria sia nel caso di apparecchi effettivamente installati, sia nel caso di apparecchi installabili. Pertanto l'omissione di tali indicazioni comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento. Nel caso di "sola predisposizione" delle prese, chiuse con tappo, gli apparecchi non saranno dichiarati "installabili" e non dovranno essere indicati nella relativa tabella del Quadro A. Solo in questo caso può essere omessa sia la realizzazione, sia la relativa descrizione, delle predisposizioni per l'ingresso dell'aria e per lo scarico dei prodotti della combustione (vedi anche p.to 7.2.1 –Scenario B). 7.3.2 Accertamento dei campi compilati del Quadro A: Apparecchiature a) ubicazione: da questo campo, in particolare nel caso di installazione effettuata all'interno dell'abitazione, si deve poter rilevare con precisione la funzione d'uso del locale (es.: vano tecnico, cucina, bagno, ecc.) in cui sono dichiarate installate o installabili le apparecchiature o nel quale è stata realizzata la predisposizione (sola presa). Per gli apparecchi di tipo A e per gli scaldabagni di tipo B installati in bagno, deve essere indicata anche la volumetria [m3] del locale di installazione. La rispondenza alla normativa vigente in materia di sicurezza del locale di installazione è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata specificazione del locale stesso può, anche da sola, essere un'anomalia che comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento, al pari di una indicazione che evidenzi una non conformità rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza (apparecchi a gas in autorimesse, garage, box ecc.; apparecchi di tipo "B" in locali adibiti a camera da letto; caldaie di tipo B in locali uso bagno o doccia; apparecchi aventi potenzialità, singola o somma, maggiore di 35 kW installati in locali ad uso abitativo, ecc…) (rif. norma UNI 7129/01 - 3.5.1). b) apparecchio: da questo campo si deve poter rilevare la funzione d'uso della apparecchiatura installata (es. piano di cottura, forno a gas, scaldacqua, caldaia, ecc.). c) tipo: l'installatore dovrebbe precisare con una "lettera" (anche senza pedici numerici) la classe di appartenenza dell'apparecchiatura installata ai sensi della norma UNI 10642 - tipo Ay, tipo Bxy, tipo Cxy.. In caso di omissione del "tipo di apparecchio" (è sufficiente la lettera senza i pedici numerici), l'accertatore applicherà i criteri più restrittivi (tipo A per stufe e radiatori, tipo B per scalda acqua e caldaie) per tutte le valutazioni relative ai locali di installazione alle aperture di ventilazione e aerazione e all'evacuazione dei prodotti della combustione. d) modello/marca: il campo serve ad indicare il modello, la marca ed il produttore dell'apparecchiatura (si tratta di informazioni facoltative). e) portata termica: la portata termica (o potenza al focolare) nominale espressa in kW relativa ad ogni apparecchio installato, installabile o preesistente, deve essere congruente con i valori indicati in precedenza (vedi punto 7.2.1). f) tipo di collegamento: si rileva, da questo campo, come è stato realizzato il collegamento tra la tubazione di adduzione gas e l'apparecchiatura (es. tubo flessibile in gomma, tubo flessibile in acciaio, tubo rigido, ecc.). g) installato/preesistente/installabile: in questo campo le tre possibili indicazioni hanno i seguenti significati: - installato: l'installazione, con collegamento dell'apparecchio, fa parte dell'intervento in esame, l'apparecchio deve essere compiutamente descritto con le relative predisposizioni per l'ingresso dell'aria e lo scarico dei fumi previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. - installabile: è previsto il successivo collegamento di uno specifico tipo di apparecchio descritto in tabella, pertanto oltre alla "presa gas" (chiusa con il tappo), sono state realizzate anche le predisposizioni per l'ingresso dell'aria e per lo scarico dei fumi, previste, per quel tipo di apparecchio, dalla normativa vigente in materia di sicurezza – se non sono note o comunque non si intendono fissare le caratteristiche dell'apparecchio che dovrà essere successivamente collegato, ed è pertanto stata realizzata la predisposizione della sola Pag 18 di 22 Pag 19 di 22 presa con tappo, per tale apparecchio non è necessario compilare il presente Quadro A (vedi anche 7.2.1 – Scenario B); - preesistente: l'apparecchiatura descritta era già stata precedentemente installata e collegata; - predisposizione (sola presa): nel corso dell'intervento in esame è stata realizzata solo la predisposizione (presa) al futuro collegamento di apparecchi. La presa deve sempre essere lasciata chiusa con tappo opportunamente sigillato che deve essere indicato nell'elenco dei materiali e/o nel disegno. Nel presente Quadro A non servono altre indicazioni se viene scritto in questo campo: predisposizione o sola presa. Eventuali altre indicazioni non devono essere considerate ai fini dell'accertamento documentale. h) ventilazione: si deve rilevare, per ogni apparecchio descritto nella tabella, che necessiti di tale predisposizione, il valore della sezione dell'apertura di ventilazione prevista dalla norma tecnica adottata (comprese le eventuali maggiorazioni richieste dalla norma: ad esempio il raddoppio di superficie di ventilazione per i piani di cottura non "valvolati" cioè senza dispositivi per la sicurezza in caso di spegnimento di fiamma). La presenza dell'adeguata apertura di ventilazione (o di aerazione) nel locale di installazione (vedi anche successivi punti j, k, l, m, n), per specifici tipi di apparecchio, è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o l'indicazione di un valore non rispondente alla norma per tale superficie comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento. ATTENZIONE: i campi "ventilazione" relativi ai singoli apparecchi possono essere utilizzati dall'installatore per il calcolo della quota parte di superficie di ventilazione necessaria per quello specifico apparecchio. In questo caso tali valori non rappresentano l'effettivo valore di superficie dell'apertura realizzata. L'accertatore, per una corretta formulazione dell'esito su "ventilazione e aerazione" deve pertanto verificare l'insieme di tutte le informazioni contenute nella documentazione e in particolare i contenuti dei campi j, k, l, m, n. i) evacuazione (scarico) dei prodotti della combustione (pdc): si deve rilevare, per ogni apparecchiatura, una descrizione del sistema adottato per il convogliamento dei pdc all'esterno (es.: a parete, in canna collettiva, camino singolo, ecc.). Nei casi consentiti, nei quali due apparecchiature evacuano i prodotti della combustione per mezzo dello stesso camino, indicare se è stato usato un collettore o quale altro componente idoneo. Per una descrizione rapida ed esaustiva della modalità di evacuazione adottata, è necessaria, per ogni apparecchio con evacuazione all'esterno, almeno la compilazione della seguente tabella (C 1.1 o C1.2) ferma restando la validità di altre forme descrittive di pari contenuto (disegno, elenco materiali, relazione descrittiva): Sez. III: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati _ Quadro Abis: canale da fumi/camini. SCARICO FUMI IN CANNA FUMARIA – Apparecchio ……………..…………………………..… Rif.: …………. Apparecchio Canale da fumi Tipo di scarico Rif. Diametro (mm) Lunghezza primo tratto verticale (m) Lunghezza tratto suborizzontale (m) N° curve Apparecchio compatibile con la canna fumaria □ Tiraggio naturale □ □ Tiraggio forzato □ Rispettato prescrizione del costruttore □ Pag 20 di 22 Note: Oppure, in alternativa, per installazioni di apparecchi per i quali si adotta la soluzione di scarico diretto all'esterno : SCARICO FUMI DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO – Apparecchio ………………...……………..… Rif.: ……. Apparecchio Canale da fumi Posizione terminale Tipo di scarico Rif. Diam etro (mm) Lunghezza tratti verticali (m) Primo complessiva Lunghezza tratto suborizzontale (m) N° curve □ Tiraggio naturale □ Tiraggio forzato □ Rispettato prescrizione del costruttore □ parete libera □ sotto finestra □ sotto balcone □ altro: …………….. …………………….… …………………….… Note: □ Rispettate distanze Note: - nei campi note delle tabelle il compilatore può fornire ulteriori dettagli descrittivi inerenti l'installazione; - i quadri C 1.1 e C 1.2 vanno compilati IN ALTERNATIVA in relazione alla tipologia di scarico dei fumi; - per "primo" tratto verticale si intende il tratto verticale in partenza dall'apparecchio; - in caso di canne fumarie realizzate contemporaneamente all'impianto gas, compilare gli appositi quadri con le caratteristiche dei materiali utilizzati; - in caso di intubamento di canne fumarie esistenti riportare le caratteristiche dei materiali utilizzati e compilare l'apposito quadro per la prova di tenuta della canna fumaria; - in caso di nuova realizzazione di canne fumarie collettive e collettive ramificate la progettazione è obbligatoria. La realizzazione di un corretta predisposizione per l'evacuazione dei prodotti della combustione di ogni apparecchio installato, è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata descrizione o la descrizione di una modalità di scarico non rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza, comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento. j) apertura di ventilazione (effettiva): il campo può essere utilizzato per indicare e precisare la sezione dell'apertura di ventilazione effettivamente realizzata (o già esistente). La sezione effettiva deve essere congruente ai valori riportati al precedente punto "h" comprese le eventuali maggiorazioni necessarie. k) nota: il campo può essere utilizzato per fornire indicazioni aggiuntive sull'apertura di ventilazione (ad es.: se era già esistente, se è di tipo diretto o indiretto, se è stata realizzata in posizione alta o bassa, se è unica o suddivisa, ecc.). l) apparecchi di cottura (fuochi): il campo può essere utilizzato per indicare se il piano di cottura "installato" è provvisto di controlli sui singoli fuochi per la rilevazione della presenza di fiamma (termocoppie). m) apertura di aerazione (effettiva): il campo può essere utilizzato per indicare e precisare la sezione dell'apertura di aerazione effettivamente realizzata (o già esistente) per l'evacuazione di aria "viziata", con o senza l'ausilio di elettroventilatori (apparecchi di tipo A, cottura, ecc.) n) nota: lo spazio per la nota può essere utilizzato per fornire indicazioni aggiuntive sull'apertura di aerazione (in alto, in basso, ecc.) e/o sulle modalità di aerazione (naturale, con cappa a espulsione con o senza elettroventilatore, con elettroventilatore senza cappa, ecc.). Pag 21 di 22 I campi j, k, l, m, n, consentono all'installatore di completare le informazioni relative alle predisposizioni per il passaggio dell'aria; questo, in particolare, per i casi dove nello stesso locale sono installati più apparecchi. L'accertatore pertanto dovrà tenere in debito conto tutte le informazione fornite prima di formulare l'esito dell'accertamento relativo a questo requisito essenziale per la sicurezza. 7.3.3 Accertamento dei campi compilati del Quadro B: Materiali e componenti utilizzati o) norma (o regola tecnica): si rileva a quale norma (o regola tecnica) di installazione fanno riferimento i prodotti, materiali e/o i componenti utilizzati nella realizzazione dell'impianto (es. UNI 7129, D.M. 12/04/96). Occorre sempre verificare la congruenza con quanto indicato nel modulo Allegato I; p) altro: la selezione di questo campo indica che sono stati (in tutto o in parte) utilizzati prodotti, materiali e/o componenti non previsti nella norma di istallazione adottata. Nota: Per prodotti/materiali/componenti non previsti dalla norma di installazione, anche nel caso di esecuzione del disegno, nella tabella materiali, per ogni specifico componente, si dovranno poter rilevare i riferimenti ad attestati, marchi e/o certificati comprovanti la validità d'uso e la durabilità (vedi anche Parte I, p.to 5). q) ubicazione: si deve poter rilevare il luogo o il locale di installazione dei singoli componenti dell'impianto (es.: giardino, parete perimetrale esterna "p.p.e.", entrata, cucina, ecc.). La sola indicazione di p.p.e. (parete perimetrale esterna) non può che essere interpretata dall'accertatore come faccia esterna del muro perimetrale. Pertanto l'indicazione p.p.e., associata a una indicazione di installazione sottotraccia, senza ulteriori specificazioni viene interpretata come sottotraccia realizzato sulla facciata esterna (parte "comune" per edifici plurifamigliari) e determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento. Analogamente il transito non "a vista" di tubazioni in marciapiedi o cortili con sottostanti box auto o altri ambienti ad uso diverso (soluzione non prevista dalla normativa vigente), determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento. r) componente: indica il tipo di componente installato (es.: tubo, rubinetto, gomito, griglia di ventilazione, ecc.). (Per i giunti dielettrici e i rubinetti di intercettazione vedi anche quanto specificato al punto 7.2.2.1). Nel caso di componenti di impianto di adduzione gas che "transitano" dall'esterno all'interno dell'abitazione e comunque dove previsto dalla norma, dovrà sempre essere presente il componente "guaina" che consente il corretto e sicuro "attraversamento" della tubazione gas. La mancata indicazione di presenza della guaina o l'adozione di materiali non idonei per la loro realizzazione (nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza) determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento. s) materiale: indica il tipo di materiale (prevalente) con cui è stato realizzato il componente (es. rame, acciaio, PE, ottone, PVC, ecc.). t) quantità, diametro, lunghezza: indica quantità e dimensioni (diametro e/o lunghezza) dei componenti sensibili (es.1: "gomiti", Quantità n° 3, Diametro mm 25, Lunghezza m --; es. 2: "tubo", Quantità n° 1, Diametro mm 25, Lunghezza m 3,5). Non è obbligatoria l'elencazione pezzo a pezzo dei componenti raggruppabili per tipologia e dimensioni. u) installazione: si deve poter rilevare in modo chiaro, il tipo di istallazione effettuata (es. in vista, interrato, a vista filettato, sottotraccia saldato, attraversamento, ecc.) v) attestati/marchi/certificati: Vedi precedente punto Rif. 11. Pag 22 di 22 Nota: Anche in presenza di un "progetto" devono comunque essere indicati, nel Quadro B della sez. III, la norma d'installazione adottata e gli eventuali materiali non espressamente indicati nel progetto. 7.4. SEZ. IV: VERIFICA DELLA TENUTA/COLLAUDO Rif. 12. la sez. IV è riservata all'attestazione degli esiti positivi dei "test" di verifica della tenuta o di collaudo relativi a quanto realizzato, nel rispetto della norma o regola tecnica vigente(3). Per la prova di tenuta eseguita su impianti gas domestici si considera corretto che vengano riportati, in alternanza, i seguenti parametri: o almeno 100 mbar (o 1000 mm CA ) per 15 min o almeno 100 mbar (o 1000 mm CA ) per 15 min + 15 min ( o per 30 min ) o secondo UNI 7129 (vedi Appendice B) Nel caso di impianto di adduzione gas la corretta effettuazione, con esito positivo, della prova di tenuta o collaudo (effettuata con aria o con gas inerte) è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o l'indicazione di valori dei parametri di prova non rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, comporta l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento. Appendice A: Informazione sui Sistemi di tubi multistrato Appendice B: Riferimenti normativi per i casi di esito negativo dell'accertamento evidenziati nella Parte II della guida. (3) Al riguardo si evidenzia che le condizioni di prova per quanto attiene pressioni di verifica, tempi o perdite ammesse (solo per i camini) variano in funzione al tipo di intervento o di impianto realizzato. In particolare: i. 1 bar e per un tempo pari a 24 ore se le tubazioni di adduzione gas sono di 6a specie ed interrate; ii. 1 bar e per un tempo pari a 4 ore se le tubazioni di adduzione gas sono di 6a specie e non interrate; iii. 1 bar e per un tempo pari 30 minuti se le tubazioni di adduzione gas sono di 7a specie ed interrate; iv. 0,1 bar e per un tempo pari 30 minuti se le tubazioni di adduzione gas sono di 7a specie e non interrate. Per il recupero dei camini esistenti, sono richieste, ai sensi della (UNI 10845), le pressioni di prova che eseguono: i. 40 Pa con una perdita ammessa per m2 di 2 dm3/s, se il camino funziona in pressione negativa ed è collegato ad un apparecchio munito di ventilatore; ii. 200 Pa con una perdita ammessa per m2 di 0,12 dm3/s, se il camino funziona in pressione positiva quando il condotto fumario è esterno all'edificio; iii. 200 Pa con una perdita ammessa per m2 di 0,006 dm3/s, se il camino funziona in pressione positiva quando il condotto fumario è addossato o interno all'edificio. Appendice B Riferimenti normativi per i casi di esito negativo dell'accertamento evidenziati nella Parte II della guida 1. Allegati tecnici incongruenti con la restante documentazione: Gli Allegati tecnici presentati dovranno essere sempre univocamente riconducibili all'impianto, e al relativo tipo di gas previsto, la cui documentazione è oggetto di accertamento. Nel caso l'accertatore non riesca in nessun modo a verificare tale univoco collegamento, l'esito dell'accertamento sarà negativo (rif. Delibera AEEG 40/04 e successive modificazioni ed integrazioni). 2. Mancata indicazione della portata termica totale: La mancata indicazione del valore della portata termica totale, unitamente all'impossibilità, da parte dell'accertatore, di risalire a tale valore partendo da valori congruenti dei singoli apparecchi asserviti o asservibili all'impianto, comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento (nessun riferimento normativo). 3. Mancano indicazioni sul giunto dielettrico e su provvedimenti alternativi di protezione: In assenza di indicazioni relative al giunto dielettrico e ai provvedimenti alternativi di protezione adottati, l'accertamento avrà ESITO NEGATIVO (rif. norma UNI 7129 -3.2.2.3). 4. Mancano indicazioni sul giunto di transizione: La mancata indicazione di presenza del giunto di transizione determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.2.2.3). 5. Mancano indicazioni sul rubinetto di intercettazione generale o sua scorretta collocazione: La mancata indicazione di presenza del rubinetto di intercettazione generale o la sua scorretta collocazione, senza indicazioni giustificative, determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.1.7). 6. Mancano indicazioni sui rubinetti di intercettazione a monte delle derivazioni degli apparecchi installati: La mancata indicazione di presenza di tali rubinetti, senza indicazioni giustificative, determina ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.1.7). 7. Mancano indicazioni sulla cappa ad espulsione e sull'elettroventilatore ad espulsione: Gli apparecchi di cottura devono sempre evacuare i prodotti della combustione in atmosfera esterna mediante apposite cappe (ad espulsione) che devono essere collegate a camini singoli, a canne fumarie collettive ramificate ad uso esclusivo delle cappe o direttamente in atmosfera esterna. (…) Ne consegue che la cappa (ad espulsione verso l'esterno e a flusso naturale o forzato) o, in alternativa, l'elettro ventilatore (forzato ad espulsione verso l'esterno) sono "sempre obbligatori" e che l'indicazione di questi componenti è obbligatoria sia nel caso di apparecchi effettivamente installati, sia nel caso di apparecchi installabili. Pertanto l'omissione di tali indicazioni comporta: ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.5.1.1). 8. Locale di installazione non idoneo: La rispondenza alla normativa vigente in materia di sicurezza del locale di installazione è un requisito importante (essenziale) per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata specificazione del locale stesso può, anche da sola, essere un'anomalia che comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento, al pari di una indicazione che evidenzi una non conformità rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza (apparecchi a gas in autorimesse, garage, box ecc.; apparecchi di B - 1 di 2 tipo "B" in locali adibiti a camera da letto; caldaie di tipo B in locali uso bagno o doccia; apparecchi aventi potenzialità, singola o somma, maggiore di 35 kW installati in locali ad uso abitativo, ecc…) (rif. norma UNI 7129 - 3.5.1). 9. Mancano indicazioni sulle aperture di ventilazione nel locale di installazione o le stesse risultano non idonee o di superficie insufficiente: La presenza di una adeguata apertura di ventilazione (o di aerazione) nel locale di installazione (vedi anche successivi punti j, k, l, m, n), per specifici tipi di apparecchio, è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o l'indicazione di un valore non rispondente alla norma per tale superficie comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.5.1). 10. Mancano indicazioni sulla modalità di evacuazione dei prodotti della combustione o descrizione insufficiente o non a norma: La realizzazione di un corretta predisposizione per l'evacuazione dei prodotti della combustione di ogni apparecchio installato, è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata descrizione o la descrizione di una modalità di scarico non rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza, comporta ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 5.1; 5.3.1.10; 5.3.1.12). 11. Indicazione di tubazione sottotraccia su p.p.e. (parete perimetrale esterna): La sola indicazione di p.p.e. (parete perimetrale esterna) non può che essere interpretata dall'accertatore come faccia esterna del muro perimetrale. Pertanto l'indicazione p.p.e., associata a una indicazione di installazione sottotraccia, senza ulteriori specificazioni viene interpretata come sottotraccia realizzato sulla facciata esterna (parte "comune" per edifici plurifamigliari) e determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.3). 12. L'indicazione di transito non "a vista" di tubazioni in marciapiedi o cortili con sottostanti box auto o altri ambienti ad uso diverso (soluzione non prevista dalla normativa vigente) determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3 oppure DM 12/4/1996 - 5.4). 13. Mancano indicazioni sulle guaine negli attraversamenti: La mancata indicazione di presenza della guaina o l'adozione di materiali non idonei per la loro realizzazione (nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza) determina l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.3.1.3). 14. Mancano indicazioni sulla prova di tenuta o i parametri indicati non sono quelli previsti dalla normativa vigente: Nel caso di impianto di adduzione gas la corretta effettuazione, con esito positivo, della prova di tenuta o collaudo (effettuata con aria o con gas inerte) è un requisito essenziale per la sicurezza dell'impianto, pertanto la mancata indicazione o l'indicazione di valori dei parametri di prova non rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, comporta l'ESITO NEGATIVO dell'accertamento (rif. norma UNI 7129 - 3.4). B - 2 di 2
Camino singolo
Canna fumaria collettiva
Canna collettiva ramificata
Realizzata contemporaneamente all'impianto gas
Preesistente
Apparecchio a tiraggio naturale;
Apparecchio a tiraggio forzato (munito di ventilatore).
un impianto gas di tipo domestico deve essere collaudato a 100 mbar per 15 minuti;
un impianto soggetto alle disposizioni del DM 12/04/96 deve essere collaudato ad:
Nessun commento:
Posta un commento